Accensione impianti termici domestici

L'accensione degli impianti termici è definita dalla normativa nazionale, principalmente il DPR n. 412/1993 e la Legge n. 10/1991 (e loro successive modifiche) che definiscono le zone climatiche e le regole generali. Ad esse va aggiunto anche il DPR 74/2013, recante orari e criteri generali per l'esercizio degli impianti termici di climatizzazione. 

Il Comune di Venezia si trova nella zona climatica E
Mappa dell'Italia con le zone climatiche

Il periodo di accensione degli impianti termici è consentito dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE per una durata giornaliera massima di 14 ore.

Durante il periodo di funzionamento, il valore massimo di temperatura consentito è di 19° C con una tolleranza di + 2 °C  (che diventa 18° C + 2  in caso di allerta arancio o rosso per le polveri sottili, come da ordinanza 664/2023).

N.B. Al di fuori del periodo di accensione consentita, in presenza di situazioni di temperature particolarmente rigide, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

SI RICORDA  che la DGRV n. 836/2017 - Accordo Padano -  (all A, art. 2, comma g),  a partire dal 2020, sancisce per i generatori di calore alimentati a biomassa (stufe a legna, pellet...) :

  • il divieto di installazione di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
  • il divieto di utilizzo di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.

Link utili:


Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni  è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o  al numero telefonico 041041.

Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 ore 12:32