Limitazioni per il riscaldamento, combustioni e spandimento liquami zootecnici fino al 30 aprile 2024

PER SAPERE IN TEMPO REALE IL LIVELLO DI ALLERTA ATTIVO PER LE POLVERI SOTTILI, CONSULTA IL BOLLETTINO DI ARPA VENETO a questa pagina 

L'Ordinanza n. 948/2023dispone che  fino al 30 aprile 2024, per tutti i giorni della settimana e 24 ore/24 , si attivino le seguenti LIMITAZIONI per il contenimento delle polveri sottili PM10:

A. GENERATORI DOMESTICI DI CALORE (IMPIANTI DI RISCALDAMENTO)

In caso di NESSUNA ALLERTA – 0 VERDE:

A1. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

  • a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:

A3. La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

  • a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

B. COMBUSTIONI ALL’APERTO

In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:

B1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto (previsto ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

    In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:

    B2. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o co-organizzate con la stessa;

    Ricorda! ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 33/2019, durante tutto l’anno “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico” (...) “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”.

    C.SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

    In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:

    C1. Obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fatti salva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati.

    In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:

    C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

    SANZIONI

    Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

    Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l’efficacia.

    SI INVITA

    • ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
    • a revisionare periodicamente gli impianti termici come da prescrizioni regionali;
    • a mantenere chiusi/in apertura manuale i battenti degli accessi dei negozi.

    SI RICORDA  che l'Accordo Padano DGRV n. 836/2017 (all A, art. 2, comma g), sancisce per i generatori di calore alimentati a biomassa (stufe a legna, pellet...), a partire dal 2020 :

    • il divieto di installazione di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
    • il divieto di utilizzo di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.

    Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni  è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o  il numero telefonico 041041

    Ultimo aggiornamento: 22/01/2024 ore 12:47