Limitazioni per il riscaldamento e combustioni all'aperto 2025-2026
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L'Ordinanza n. 775/2025 dispone che fino al 30 settembre 2026, in tutto il territorio comunale, per tutti i giorni della settimana e 24 ore su 24 , si attivino le seguenti LIMITAZIONI per il contenimento delle polveri sottili PM10:
A. GENERATORI DOMESTICI DI CALORE (IMPIANTI DI RISCALDAMENTO)
In caso di NESSUNA ALLERTA – 0 VERDE:
A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
- a 17 °C (+ 2° di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 19° C (+ 2° di tolleranza) per edifici ad uso residenziale, commerciale, ufficio, associativo, sportivo, di culto e scolastico.
A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a::
- a 17 °C (+ 2° di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 18° C (+ 2° di tolleranza) per edifici ad uso residenziale, commerciale, ufficio, associativo, sportivo, di culto e scolastico.
A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.
TUTTO L’ANNO
A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l’accensione di impianti termici, anche quando quest’ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.
Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d’aria o fisiche funzionanti e atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.
A6. Obblighi in caso di installazione di impianti a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet):
• i generatori di potenza ≤ a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm3;
• i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3;
A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell’ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006
B. FALO’ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D’ARTIFICIO
In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:
B1. Divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentiti massimo due eventi (complessivi), solo se promossi od organizzati dal Comune e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.
Nelle more di eventuali ulteriori disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), il numero dei falò tradizionali accesi nel periodo dell’Epifania (I° Evento) non potrà essere superiore al numero di falò autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione (10), tenuto conto dell'estensione ed articolazione del territorio comunale; analogamente i fuochi d’artificio non potranno essere in numero superiore a quanto autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione a Capodanno (II° Evento).
B.2 L'accensione del falò tradizionale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
B3. Divieto di effettuare falò tradizionali, fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a) e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella). Sono esclusi dal divieto solo i barbecue all’aperto in ambito privato e non afferenti ad attività economiche. Sempre ammessi barbecue ad alimentazione gassosa/liquida o elettrici.
C. COMBUSTIONI ALL’APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI
C1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006) in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
Ricorda! ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 33/2019, durante tutto l’anno “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico” (...) “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”. Altre info qui
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l’efficacia.
SI INVITA
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- a revisionare periodicamente gli impianti termici come da prescrizioni regionali;
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o il numero telefonico 041041