Istallazione/utilizzo di impianti a biomassa legnosa (stufe/caminetti)
VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE:
Nel centro storico di Venezia e nelle isole, comprese Lido e Pellestrina, è vietato l’utilizzo e l’installazione di impianti termici a biomassa legnosa (legno/pellet) nonché di caminetti di qualsiasi potenza, utilizzati per il riscaldamento dell’abitazione.
La legge di riferimento è la Legge Speciale per Venezia n. 171/1973 “ Interventi per la Salvaguardia di Venezia”, che all’art. 10 norma l'esercizio degli impianti termici situati nella Venezia Insulare e nelle altre isole della Laguna, consentendo - nelle zone servite da metanodotto - esclusivamente l'uso di combustibili gassosi o di energia elettrica, come confermato anche dal parere dell’Avvocatura Civica n. 223/2013.
TERRAFERMA:
In base a quanto richiesto dal vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), dalla Delibera di Giunta Regionale n.1024 del 18 settembre 2026 e dall'ordinanza vigente per il contenimento delle polveri sottili che impegna il Comune ad adottare misure dedicate al miglioramento della qualità dell'aria:
- è consentita l'installazione di impianti a biomassa di potenza inferiore o uguale a 35 kW che dovranno:
□ essere di classe 4 stelle o superiori;
□ avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3;
□ utilizzare pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell’ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006. - è consentita l'installazione di impianti a biomassa di potenza superiore a 35 kW dovranno:
□ essere di classe almeno 5 stelle e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm3 e COT non superiore a 2 mg/Nm3. - è vietato l'utilizzo caso di allerta verde di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione.
- è vietato l'utilizzo caso di allerta arancio e rosso di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive anche di classe 4 e 5 stelle, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione
E' vietato l'utilizzo di caminetti aperti per il riscaldamento domestico, in accordo con le ordinanze emanate dal Comune per la tutela della qualità dell'aria (vedi link limitazioni misure per la riduzione delle polveri sottili in atmosfera)
N.B. ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana vigente, durante tutto l’anno “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico” (...) “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”.
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o il numero telefonico 041041