Limitazioni per il riscaldamento e combustioni all'aperto 2026-2027
PER SAPERE IL LIVELLO DI ALLERTA PM10 ATTIVO IN TEMPO REALE, CONSULTA IL BOLLETTINO DI ARPA VENETO
L'Ordinanza n. 769/2026 dispone che fino al 30 settembre 2027, in tutto il territorio comunale, per tutti i giorni della settimana e 24 ore su 24, si attivino le seguenti LIMITAZIONI per il contenimento delle polveri sottili PM10:
A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027
A1. Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici alimentati con fonti fossili e biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commerciale, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto, classificati con sigle di categoria E2, E4 ed E5 in base all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, come segue:
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avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027
La suddetta limitazione non si applica ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica ed agli edifici residenziali.
In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:
A2. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013) a:
- MAX 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al D.P.R. n. 412/1993;
- MAX 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi, di culto e scolastico, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.
Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
A3. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione.
In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:
A4. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013) a:
- MAX 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al D.P.R. n. 412/1993;
- MAX 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi, di culto e scolastico, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.
Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
A5. DIVIETO di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive anche di classe 5 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione.
TUTTO L’ANNO
A6. OBBLIGO di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l’accensione di impianti termici, anche quando quest’ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.
Sono esclusi i locali dotati di barriere d’aria o fisiche funzionanti e atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.
A7. OBBLIGHI in caso di installazione di impianti a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet):
- i generatori di potenza inferiore o uguale a 35 kW dovranno:
- □ essere di classe 4 stelle o superiori;
- □ avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3;
- □ utilizzare pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell’ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.
- i generatori di potenza superiore a 35 kW dovranno:
- □ essere di classe almeno 5 stelle e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm3 e COT non superiore a 2 mg/Nm3.
B. FUOCHI D’ARTIFICIO, FALO’ TRADIZIONALI E BARBECUE
Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027
In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:
B1. Divieto di accensione di fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 comma 2 lettera a) e di falò tradizionali.
Sono consentiti massimo due eventi, solo se promossi od organizzati dal Comune e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali (Capodanno ed Epifania).
Nelle more di eventuali ulteriori disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), il numero dei fuochi d’artificio di Capodanno (I° Evento) non potrà essere in numero superiore a quanto autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione. Il numero dei falò tradizionali accesi nel periodo dell’Epifania (II° Evento) non potrà essere superiore al numero di quelli ammessi dal Comune la scorsa stagione (10), tenuto conto dell'estensione ed articolazione del territorio comunale;
B2. L'accensione del falò tradizionale dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 m3 circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.
In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 – ROSSO e ROSSO PROLUNGATO:
B3. DIVIETO di effettuare fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 comma 2 lettera a), falò tradizionali e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).
Sono esclusi dal divieto solo i barbecue all’aperto in ambito privato e non afferenti ad attività economiche.
C. COMBUSTIONI ALL’APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI
Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027
C1. DIVIETO di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006) in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
Ricorda! ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 33/2019, durante tutto l’anno “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico” (...) “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”. Altre info qui
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l’efficacia.
SI INVITA
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- a revisionare periodicamente gli impianti termici come da prescrizioni regionali.
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o il numero telefonico 041041