Falò rituali, combustioni e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento
Al fine di limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili, in base a quanto richiesto dal vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato in aprile 2025 e dall’Ordinanza sulla tutela della qualità dell'aria n. 775/2025 , nei centri urbani di tutto il territorio comunale dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 :
- DIVIETO di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (tra cui falò rituali e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale o co-organizzate con la stessa (max 10 falò) e solo se in livello VERDE.
Pertanto, per mantenere la tradizione limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche (Capodanno ed Epifania), sarà possibile organizzare spettacoli pirotecnici o accendere i cosiddetti falò "pan e vin" SOLO SE il livello di allerta è VERDE e SOLO SE promossi dall'Amministrazione Comunale (Vedi pagina web per la realizzazione di eventi/manifestazioni e affiliazione a "Città in festa") . La relativa autorizzazione deve essere comunque richiesta alla Questura di Venezia (art. 57 TULPS).
L'accensione dei 10 falò rituali permessi, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri, priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai nella consapevolezza che bruciare biomasse all’aperto, oltre che essere pericoloso, produce particolato atmosferico (PM 2,5 e PM10), dannoso per la salute.
Ai sensi dell'articolo 60 del vigente Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, DURANTE TUTTO L’ANNO,
- DIVIETO di accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico;
- DIVIETO di accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura;
SANZIONI
Per i trasgressori, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre all'obbligo dell'immediato spegnimento dei fuochi accesi.