Attestazione permanente per cittadini comunitari

A chi è rivolto
  • cittadini comunitari in possesso dei requisiti fondamentali
Chi può presentare la richiesta
I diretti interessati o persone opportunamente da loro delegate
 
Requisiti richiesti
Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:
  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.
Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.
 
La legalità del soggiorno
Il concetto di "soggiorno legale" non può essere confuso con il concetto di "residenza legale".
Per "residenza" si deve fare riferimento alla "residenza anagrafica" e cioè all'iscrizione in ANPR; per "soggiorno" si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanza di una corrispondente iscrizione anagrafica.
La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
L'iscrizione anagrafica dell'interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all'iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l'iscrizione anagrafica corrisponde al "soggiorno".
Il diritto di soggiorno permanente si matura, come abbiamo visto, a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni, e in tale periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all'entrata in vigore del d.Lgs. n.30/2007.
Pertanto, accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinche' il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:
  • non si sia allontanato dall'Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
  • il suo allontanamento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari;
  • il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecutivi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
  • non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
  • non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può anche perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art.14, c.4, d.Lgs. n.30/2007).
Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo.
Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata:
  • da assenze che non superino i 6 mesi all’anno;
  • da assenze per l’assolvimento di obblighi militari;
  • da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).
In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.
Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:
  1. il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
  2. il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
  3. il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
  4. il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
  5. In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
  • Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
  • Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  • Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorni permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorni permanente dei genitori.
 
Cosa fare per
Per la richiesta di attestazione permanente per cittadini comunitari, clicca il pulsante di seguito riportato, oppure clicca qui.
 
Tempi e scadenze
La richiesta dell'attestazione permanente può essere fatta in qualsiasi momento.
 
Quanto costa
  • Il servizio di richiesta dell'attestazione permanente ha un costo di 16 euro (imposta di bollo)
  • Il rilascio dell'attestazione permanente, che avverrà allo sportello, ha un costo di 16.52 euro (imposta di bollo + diritti di segreteria)
Standard di qualità
Servizio di presentazione della domanda disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni tramite card DIME.

 

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Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 ore 16:05