Vocabolario IMU - S

Vocabolario tributario S

 

 

Sanzioni

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 2011, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modifiche. Il regime sanzionatorio previsto dal citato decreto è stato riformulato in base a quanto disposto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, come modificati dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 7422 del 19 novembre 1998, n. 99 del 30 marzo 2000, n. 32 del 26 gennaio 2001 e dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, modificazioni, dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009. 

Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992
Art. 14. Sanzioni ed interessi. 
 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila (euro 52,00) (*).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
(*) anche se l'imposta è stata correttamente pagata.

D. Lgs. 471 del 18/11/1997 come modificato dal D. Lgs. 158/2015
Art. 13 Ritardati od omessi versamenti diretti.
1.  Chi  non  esegue,  in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in  acconto, i versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o  a  saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi  casi l'ammontare dei versamenti periodici  e  in  acconto,  ancorché  non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta  per cento di ogni importo non versato,  anche  quando,  in  seguito  alla correzione di errori materiali o  di  calcolo  rilevati  in  sede  di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati  con  un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui  al  primo periodo e' ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  per  i  versamenti effettuati con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al secondo periodo  e'  ulteriormente  ridotta  a  un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione  di  cui  al  comma  1  si  applica  nei  casi  di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli  36-bis  e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la  sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni  ipotesi  di  mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a  quella  spettante  o  in  violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si  applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari  al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di  crediti  inesistenti per il pagamento delle somme dovute  e'  applicata  la  sanzione  dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.  Per  le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso  si  applica  la definizione agevolata prevista dagli articoli  16,  comma  3,  e  17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca,  in  tutto  o  in parte, il presupposto  costitutivo  e  la  cui  inesistenza  non  sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma  7-bis, sull'ammontare  delle   eccedenze   di   credito   risultanti   dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero  delle
società controllate, compensate in tutto o in parte  con  somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre  società  controllate  o dall'ente o società  controllante,  di  cui  all'articolo 73,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando  la  garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e'  presentata  oltre il  termine  di  novanta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo  non  si  applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio  o concessionario diverso da quello competente."

Si riporta di seguito una tabella che raggruppa le sanzioni previste dalla legge, in vigore dal 1/1/2016:

FATTISPECIE
SANZIONI
A) Omesso o insufficiente versamento
30% di ogni importo non versato
(art. 13, comma 1 D. Lgs. 471/97 e successive modifiche)
B) Dal 1° al 14° giorno di ritardato versamento
1% per ogni giorno di ritardo sull’importo non versato
(D.L. 98/2011 come convertito in L. 111/2011)
C) Dal 15° al 90° giorno di ritardato versamento
15% di ogni importo non versato
(art. 13, comma 1 D. Lgs. 471/97, come modificato dal D. Lgs. 158/2015)
D) Dal 91° giorno di ritardato versamento
30% di ogni importo non versato
(art. 13, comma 1 D. Lgs. 471/97, come modificato dal D. Lgs. 158/2015)
E) Omessa dichiarazione o denuncia che incide sul calcolo d’imposta
dal 100% al 200% dell’ammontare del tributo dovuto per gli immobili non dichiarati, con un minimo di € 52,00 per ogni immobile non dichiarato (art. 14 D. Lgs. 504/1992 come modificato dall’art. 14, comma 1 del D. Lgs 473/97)
F) Infedele dichiarazione o denuncia che incide sul calcolo d’ imposta
dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
(art. 14 D. Lgs. 504/1992 come modificato dall’art. 14 del D. Lgs 473/97)
G) Infrazioni di carattere formale omessa/infedele dichiarazione non incidente sull’ammontare imposta
da € 52,00 a € 258,00
(art. 14 D. Lgs. 504/1992 come modificato dal art. 14, comma 1 del D. Lgs 473/97)
Si fa presente che la tabella èun'elaborazione dell'Ufficio Tributi effettuata a scopo esemplificativopertanto non può essere esaustivo.

Anno 2013
Nel caso di pagamento della seconda rata IMU 2013 entro il 24/01/2014, non sono dovuti nè sanzioni ne interessi, come previsto dalla Legge 5/2014.

Ulteriori informazioni
- Nel sistema delle sanzioni tributarie, innovato con i decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997, le sanzioni per omessa denuncia e denuncia infedele assorbono quella per omesso versamento;
- La corte di cassazione nella sentenza n. 932 del 2009 ha affermato che la sanzione per omessa dichiarazione va applicata per tutti gli anni oggetto di accertamento e va applicata in relazione ad ogni singolo immobile non dichiarato;
- Anche la sanzione minima di 52 euro prevista al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992 è riducibile a 1/3 se interviene adesione del contribuente.

 

 

Scadenze

 

 

Soggetti IRES

Il comma 9 dell'art. 13 del D.Lgs. 201/2011 stabilisce che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Il Comune di Venezia non ha deliberato alcuna aliquota agevolata per gli immobili di proprietà di tali soggetti.

 
voce inserita il 17/03/2016
 

 

Soggetto attivo

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
 

 

Soggetto passivo

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
 
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 
Nel caso di proprietari minorenni, soggetti passivi sono i genitori, usufruttari legali dei beni del figlio.

 

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Stranieri (con proprietà immobiliari in Italia)

Gli stranieri non residenti in Italia e proprietari di immobili sul territorio italiano, sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
L'imposta è calcolata applicando l'aliquota di base prevista.
Il versamento potrà essere effettuato con il modello F24 oppure con le modalità previste per i cittadini italiani residenti all'estero.
 
Gli stranieri residenti in Italia, nell'immobile di loro proprietà, applicano l'aliquota e la detrazione IMU previste per l'abitazione principale e versano l'imposta con le modalità ordinarie (modello F24).

 

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Superficie (diritto)

Il diritto di superficie, di cui agli art. 952 e seguenti del codice civile, consiste nella facoltà, concessa dal proprietario del suolo al superficiario, di costruire. Il superficiario acquista la proprietà del solo edificio da lui costruito, per il periodo di durata del contratto.
 
Il superficiario è soggetto passivo dell'imposta municipale propria (art. 9 D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011).
 

Ultimo aggiornamento: 18/11/2016 ore 13:16