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Enfiteusi

L'enfiteusi, di cui agli articoli 957 e seguenti del codice civile, consiste nella facoltà concessa dal proprietario del suolo all'enfiteuta di coltivare il suolo, con l'obbligo di migliorarlo e di corrispondere al proprietario un canone.

L'enfiteuta, oltre a percepire i frutti, ha il diritto di affrancazione del bene, mediante il pagamento di una somma corrispondente al canone moltiplicato per 15 annualità. Di contro al proprietario del fondo è riconosciuto il diritto di devoluzione, nel caso di inadempienza da parte dell'enfiteuta.

L'art. 9 comma 1 del D.Lgs n.23 del 14.03.2011 individua anche l'enfiteuta come soggetto passivo dell'imposta IMU. Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui è costituito il diritto di enfiteusi, non è il proprietario dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto dienfiteusi.

 

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Eredi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 383 del 18/10/2001 ha eliminato l'obbligo dichiarativo da parte dell'erede ed i legatari.
L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Rimane l'obbligo dichiarativo per tutte le informazioni non contenute nella dichiarazione di successione.

Il decesso del proprietario dell'immobile determina il trasferimento della titolarità dell'immobile a favore degli eredi testamentari o legittimi.
Una volta apertasi la successione l'eredità si acquista con l'accettazione con effetto ex tunc (art. 469c.c.)

Ai fini IMU i chiamati all'eredità, anche se non hanno ancora accettato, sono  tenuti pro quota ad effettuare il versamento dell'imposta entro le previste scadenze. 
L'imposta deve essere determinata da ciascuno proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è determinato per almeno quindici giorni è computato per intero.

In mancanza del versamento debbono ravvedersi, per evitare l'applicazione della sanzione edittale per il ritardato pagamento.
Se successivamente qualche erede dovesse rinunciare, chiederà il rimborso di quanto versato.

Eventuali accrescimenti di quota a carico degli altri coeredi comporteranno invece un obbligo di conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta da ciascun erede da versare,  entro la successiva scadenza, senza applicazione di sanzioni.
 

 

 

Eredità

Quali sono gli effetti in caso di rinuncia?

Le norme in materia precisano:

- Codice Civile, art. 521: "Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"

- Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni":
1. Art. 28, comma 2: "Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari..."
2. Art. 28, comma 5: "I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.31, hanno rinunziato all'eredità .... e ne hanno informato per raccomandata l'Ufficio del Registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità.."
3. Art. 31: 1. "La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data diapertura della successione." (così modificato dal comma 78 dell'art.1,Legge 27/12/2006, n.296):
...c) all'art. 31, comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti. "dodici mesi".
2. "Il termine decorre... dalla data della rinunzia o dell'evento di cuiall'art. 28..."

Ciò premesso, ai fini IMU l'erede non ha nessun obbligo, se ha formalizzato la rinunzia nei modi fissati dalla legge, in quanto non è soggetto passivo d'imposta.

 

 

Esenzioni

 

Come previsto dall'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23 del 23.03.2011, sono esenti dall'IMU:

1) gli immobili posseduti dallo Stato,
2) gli immobili  posseduti, nel  proprio territorio, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,
    a) dalle regioni, 
    b) dalle province, 
    c) dai comuni,
    d) dalle comunità montane,
    e) dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
    f) dagli enti del servizio sanitario nazionale.

Sono, inoltre, esenti dall'IMU gli immobili previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D. Lgs. 504 del 1992.
Si riporta di seguito l'elenco di tali immobili:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 
Per gli immobili di cui alla lettera i, comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92, l'esenzionepuò essere applicata solo nel caso in cui gli immobili siano possedutidai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi e vi siano svolte esclusivamente attività non commercialicome previsto dall'art. 91-bis, comma 1, del D.L. 1 del 2012.

Nel caso in cui in una parte di detti immobili è svolta attività di tipo reddituale,l'esenzione non spetta.

Solo dal 2013, per tali immobili, laddove l'attività è svolta in maniera mista (commerciale e non), è possibile applicare l'esenzione alla parte di fabbricato in cui è svolta attività esclusivamente non commerciale se detta parte è identificabile.

Per la restante quota di immobile, dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni previste dai commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del D.L. 262/2006. Tali disposizioni prevedono una richiesta da parte dei soggetti interessati all'Ufficio del Territorio (Catasto) per la revisione della rendita catastale o in caso di inottemperanza, l'Ufficio preposto provvede all'attribuzione della stessa.

Nel caso in cui non sia possibile identificare detta porzione, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione. L'articolo 91-bis, comma 3 del D.L. 1/2012 demanda, a un decreto ministeriale, le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Diversamente dall'ICI, non si applica l'esenzione dall'imposta ai fabbricati posseduti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

 

 

Enti non commerciali

 

ANNO 2014
La Legge 147/2013 ha stabilito che gli enti non commerciali devono presentare la Dichiarazione IMU esclusivamente per via telematica con le modalità previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU 2013, gli stessi enti devono presentare anche la dichiarazione per l'anno 2012.

La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 novembre 2014 (come da decreto, firmato il 23/09/2014, del Ministero dell'Economia e delle finanze 23 che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione "IMU TASI ENC" - relativa agli anni 2012 - 2013 - prevista dal comma 2 dell'art. 5 del decreto 26 giugno 2014.
Dall'annualità 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nella pagina dedicata alla modulistica IMU troverai il modello di dichiarazione IMU-TASI e le relative istruzioni.

Il versamento deve essere effettuato solo con modello F24, in tre rate, con le seguenti modalità:
- entro il 16 giugno dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente;
- entro il 16 dicembredell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente;
- entro il 16 giugno dell'anno successivo, l'eventuale conguaglio.

Nel caso di crediti risultanti dalle Dichiarazioni IMU per gli anni precedenti, gli enti non commerciali potranno compensare l'imposta dovuta con l'eventuale credito.

ANNO 2013
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013, fornisce ulteriori interpretazioni per il calcolo dell'imposta dovuta e le scadenze dei versamenti.
In particolare, dopo aver ricordato che, ai sensi della lettera b) del comma 4dell'art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013 (nel testo convertito lo stesso 5 giugno 2013), che ha modificato il comma 13bis dell'art.13 del decreto legge n. 201 del 2011, a partire dall'anno d'imposta 2013 il versamento dell'acconto IMU dovrà essere effettuato applicando le aliquote deliberate e pubblicate per l'anno d'imposta precedente e che, a partire dall'anno d'imposta 2013, per il calcolo dell'imposta dovuta per gli immobili in oggetto trova applicazione anche il criterio proporzionale previsto dall'art. 5 del decretoministeriale n. 200 del 2012, definisce le modalità e le scadenze dei pagamenti dell'IMU secondo quanto di seguito riportato:
·                    l'acconto IMU relativo all'anno d'imposta 2013 deve essere pagato (entro il 17 giugno 2013) stimando la base imponibile in ragione dei possibili utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili ed applicando l'aliquota deliberata e pubblicata per l'anno d'imposta 2012;
·                    il saldo IMU relativo all'anno d'imposta 2013 deve essere pagato (entro il 16 dicembre 2013) utilizzando ancora una base imponibile stimata (i dati definitivi dell'utilizzo degli immobili si avranno soltanto alla data del 31 dicembre 2013) applicando, però, l'aliquota deliberata e pubblicata per l'anno d'imposta 2013 (si calcolerà l'imposta annua applicando, alla base imponibile stimata, l'aliquota 2013 e si detrarrà quanto versato a giugno a titolo di acconto 2013- per il comune di Venezia, salvo sorprese, non cambia nulla);
·                    il conguaglio relativo all'imposta effettivamente dovuta perl'anno 2013 deve essere pagato, contestualmente all'acconto 2014 (scadenza 16 giugno 2014), determinando la base imponibile in ragione degli effettivi utilizzi nell'anno solare 2013 ed applicando l'aliquota deliberata e pubblicata per l'anno d'imposta 2013 (si calcolerà l'imposta annua applicando, alla base imponibile "reale",l'aliquota 2013 e si detrarrà quanto versato a giugno a titolo di acconto 2013 ed a dicembre a titolo di saldo 2013).
Secondo il Ministero "si perviene a tale conclusione in considerazione della circostanza che la seconda rata di versamento dell'IMU, scadendo il 16 dicembre 2013, interviene in un momento in cui potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui all'art. 5 del D.M. n. 200 del 2012. Inoltre, a tale data non sono neppure disponibili i dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al medesimo anno".
Sempre secondo il Ministero, per gli stessi motivi, a partire dall'anno d'imposta 2014, l'acconto sarà pari al 50% dell'imposta relativa all'anno precedente considerando la base imponibile come determinata in sede di conguaglio per l'anno precedente per esigenze di semplificazione, dal momento che, diversamente, si imporrebbe ai soggetti passivi l'onere di effettuare per più volte il calcolo dell'imposta e che sarebbe, comunque, sempre parziale e provvisorio in attesa della definitività del complesso dei dati necessari alla determinazione effettiva del tributo dovuto per l'intero anno.
Quest'ultima circostanza giustifica il versamento di un conguaglio successivoall'elaborazione del bilancio (degli enti non commerciali)".
Il tutto si può riassumere nella tabella che segue:
 

Rata
Scadenza
Modalità di determinazione della base imponibile
Aliquota
Acconto IMU 2013
17 Giugno 2013
Utilizzo stimato per l'anno solare 2013
Anno 2012
Saldo IMU 2013
16 Dicembre 2013
Utilizzo stimato per l'anno solare 2013
Anno 2013
Conguaglio IMU 2013
16 Giugno 2014
Utilizzo stimato per l'anno solare 2013
Anno 2013
Acconto IMU 2014
16 Giugno 2014
Utilizzo stimato per l'anno solare 2013
Anno 2013
Saldo IMU 2014
16 Dicembre 2014
Utilizzo stimato per l'anno solare 2013
Anno 2014
Conguaglio IMU 2014
16 Giugno 2015
Utilizzo stimato per l'anno solare 2014
Anno 2014

 

 

Per l'anno 2012

1. esente la parte di immobile dove si faceva attività esclusivamente non commerciale;
2. esente l' immobile a destinazione mista (commerciale e non commerciale) se è identificabile la parte di immobile destinata a attività non commerciale ( esenzione solo per questa parte con accatastamento);
3. immobile a destinazione mista dove non è possibile la separazione, paga l'IMU.

 

 

 

 


 

Ultimo aggiornamento: 19/06/2020 ore 13:39