Sanzioni

Sanzioni amministrative a seguito di violazione del Regolamento IDS

Sono applicate dal Nucleo di Polizia Tributaria, centro storico e terraferma, del Comune di Venezia:
  1. Omessa, incompleta o irregolare comunicazione trimestrale alle prescritte scadenze, e per qualsiasi altra violazione al regolamento dell’Imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
  2. Ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) del Regolamento dell’Imposta di soggiorno.
  3. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell’Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento, va considerata come aggravante ai fini dell’applicazione della sanzione.
 

Sanzioni Tributarie

Sono applicate dall’Ufficio Tributi.
 
L’omesso, parziale o ritardato versamento al Comune dell’imposta di soggiorno comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato con le riduzioni stabilite dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
 
Per ulteriori approfondimenti:
Ultimo aggiornamento: 06/11/2023 ore 12:46