Ravvedimento operoso

pagina aggiornata al 04/04/2023


 
Il versamento tardivo dell'imposta deve essere effettuato utilizzando la funzione PagoPA presente nel Portale TouristTax.
Al momento del pagamento, verranno automaticamente aggiunte sanzioni e interessi.
 
 

Gestori residenti all'estero

Qualora non fosse possibile il versamento tardivo tramite PagoPA, il versamento dell’imposta, comprensivo di sanzione e interessi di mora, dovrà essere effettuato sul seguente conto:
Conto corrente postale n. 1000130813 intestato Città di Venezia - Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria,
IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813
BIC: BPPIITRRXXX - codice per l'operatività estera 
IMPORTANTE: 
nella causale di versamento è necessario indicare il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre/anno di riferimento e il protocollo generale assegnato alla comunicazione dei pernottamenti.

Esempio: 00123456789 - 2° trimestre 2021 - P.G. 98765/2021 - Ravvedimento
 
 
I Gestori delle strutture ricettive possono regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dell’imposta di soggiorno mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO".
 
Tale istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472 e s.m.i prevede il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi.
 
L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.
 
Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 il contribuente, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro i termini previsti per legge, può spontaneamente sanare la violazione entro 5 anni dalla scadenza del termine di pagamento, provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta oltre agli interessi al tasso legale.
 
Nota Bene. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
 
 

Sanzione per ravvedimento operoso

  • se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.
  • se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,5% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene entro due anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene entro cinque anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.

 

Interessi per ravvedimento operoso

Gli interessi sono calcolati al tasso legale sull’importo dell’imposta dovuta e non versata.
 
Gli interessi maturano giorno per giorno a partire dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti e fino alla data di effettivo versamento utilizzando la seguente formula:
 
(imposta dovuta x tasso legale x giorni di ritardo) : 36.500
 
Per conoscere il tasso legale, consulta la pagina del Ravvedimento operoso presente negli Istituti a tutela del Contribuente.
Ultimo aggiornamento: 04/04/2023 ore 12:29