FAQ Bando Innovazione di Comunità

Ultimo aggiornamento 22/12/2022

PARTECIPAZIONE AL BANDO

La nostra sede legale non sarà all’interno di un’area target ma le attività dell’impresa si svolgeranno invece in più aree target, nell’allegato 3 “Piano d’impresa: scheda progetto imprenditoriale” posso indicare più di una area?
Se l’impresa è già costituita va inserito l’indirizzo della sede legale e delle sedi operative in cui si svolgeranno le l’attività Potrete poi inserire una “X” in ogni luogo nel quale realizzerete il progetto.

Se l’impresa non è ancora costituita e quindi non ha una sede legale, si inserirà l’indirizzo di residenza del soggetto proponente e come nel caso delle imprese già costituite si andrà ad indicare con una “X” i luoghi e le aree target nei quali si realizzerà il progetto.

Attenzione nel caso delle imprese non ancora costituite il possesso della disponibilità dell’immobile e/o del sito presso cui si prevede di realizzare l’attività imprenditoriale, come prescritto dall’art. 4 del Bando, deve essere comprovato al più tardi all’atto della sottoscrizione dell’accordo di finanziamento. Ove il soggetto proponente fosse già costituito e fosse già immesso nella disponibilità dell’immobile/sito è opportuno che lo espliciti in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
La disponibilità dell’immobile può essere comprovata con qualsiasi titolo di disponibilità consentito e previsto dal codice civile (es. proprietà, locazione, comodato d’uso, concessione, usufrutto), quanto all’impiego di eventuali spazi pubblici (es. per le attività itineranti) dovrà essere dimostrata anche in questo caso la disponibilità dell’uso di tali spazi in forza di idoneo titolo autorizzativo/concessorio (la registrazione in questo caso non è necessaria).

Si ricorda poi che nell’allegato 3 al punto 2.6 va compilato il box relativo agli spazi fisici.

Nell’allegato 3 “Piano d’impresa: scheda progetto imprenditoriale” al punto 5 si affronta il tema della sostenibilità economica e finanziaria e nel bando all’art. 11 Selezione e valutazione delle proposte progettuali si valuta sostenibilità tra le media delle entrate e la medie delle uscite annuali. Se il rapporto è inferiore a 0 la domanda è rigettata. Ma si considera la media del triennio?
Si, si considera la media del triennio. Si segnala che è stato pubblicato il documento “PG 369963/2021 Errata corrige Bando “Innovazione di Comunità” Art.11: criteri 5.1 e 5.2 e Allegato 4 Scheda Budget”.

Rispetto all’atto costitutivo e lo statuto, cosa devono produrre i soggetti non ancora costituiti in impresa?
Non esiste una formulazione giuridica standard dei contenuti dello Statuto o dell’atto costitutivo. E’ stato verificato che possono essere fusi nello stesso documento. Dal punto di vista formale si tratta quindi di uno o più atti che assolvono la funzione di documentare in data certa l’intervenuta costituzione del soggetto giuridico e che con rigore formale ne esplicitano le funzioni istitutive oltre le modalità di funzionamento.

Lo statuto e l’atto costitutivo sono importanti perché l’attività proposta deve rientrare tra le funzioni istituzionali che il soggetto proponente si è dato (si suggerisce l’ascolto del webinar del 20/07/2021).

Pensavamo di concentrare il budget su poche voci. E’ una scelta opportuna?
Una singola spesa non dovrebbe mai esaurire l’agevolazione richiesta in quanto sarebbe difficile giustificare la plausibilità dell’iniziativa. Nel caso di eventuali fabbisogni di acquisto il cui costo assuma una rilevanza significativa sul totale del costo preventivato per il progetto agevolato (es. acquisto di un’autovettura), è preferibile che il soggetto proponente opti per soluzioni di noleggio di tali beni, onde evitare di incorrere in decurtazioni derivanti da un possibile difetto di pertinenza degli stessi acquisti in relazione alle finalità perseguite con l’attuazione del progetto agevolato.

A chi posso rivolgermi per quesiti in merito alla presentazione della domanda? (art. 20 del bando)
I quesiti possono essere inviati via e-mail all’indirizzo: ponmetro.innovazione@comune.venezia.it. Se di interesse generale le risposte saranno pubblicate in questa sezione del portale comunale.

Come si presenta domanda e fino a quando è possibile presentarla? (art. 10 del bando)
La domanda deve essere presentata esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it (l’indirizzo non accetta file compressi come allegati, non è pertanto possibile inviare file zippati). Nell’oggetto del messaggio inviato via PEC deve essere riportata la dicitura: “PON Metro Bando Innovazione di Comunità. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/09/2021.

Le domande presentate oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.

Il possesso della firma digitale è obbligatorio?
Si. Non saranno prese in considerazione le domande di accesso alle agevolazioni non firmate digitalmente.

Cosa significa che le imprese sociali non dovranno svolgere attività " già oggetto di appalti"con il Comune di Venezia? (art.1 del bando)
Non saranno finanziati progetti che abbiano ad oggetto attività in corso di attuazione su appalto da parte del Comune di Venezia o che quest’ultimo sia in procinto di appaltare mediante procedure di evidenza pubblica già pubblicate e/o in corso di pubblicazione alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Bando (ad esempio assistenza domiciliare). Il bando sostiene la realizzazione di progetti:

  • con una forte connotazione innovativa;
  • capaci di proporre un modello di business economicamente sostenibile, in grado di autofinanziarsi attraverso i proventi generati dall’attività imprenditoriale;
  • che rispondono in modo nuovo ed efficace a bisogni latenti;
  • che riescono ad attivare le comunità locali, valorizzando le risorse umane del territorio;
  • che si basano su forme di collaborazioni tra diversi attori che vogliono risolvere un problema creando un valore che va al di là del profitto.

Devo applicare la marca da bollo sulla domanda? (allegato 2 del bando)
Sì, tranne nei casi di esenzione. In caso di esenzione si deve precisare nella Domanda di contributo (Allegato 2) gli estremi normativi che giustificano l’esenzione.

Durc irregolare: posso partecipare al Bando?
La partecipazione al bando è consentita ai soggetti proponenti che abbiano alla data di presetazione della domanda di accesso alle agevolazioni una posizione previdenziale ed assicurativa regolare (accertata dall’Amministrazione mediante il DURC on-line). La partecipazione è consentita anche a coloro i quali abbiano una posizione DURC non regolare alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ma la stessa posizione dovrà in ogni caso essere regolarizzata al più tardi entro la data di sottoscrizione dell’accordo di finanziamento, pena la decadenza delle stesse agevolazioni.

Posso partecipare al bando anche se non dispongo di una sede nel Comune di Venezia?
Alla data di presentazione della domanda i soggetti proponenti devono avere una sede operativa all’interno di una delle aree target indicate nel bando (Allegato 1). Se il concorrente alla data di presentazione della domanda non disponesse già dell’immobile e/o degli spazi presso cui esercitare l’attività proposta, lo stesso potrà riservarsi di comprovare il possesso di tale requisito oggettivo non più tardi della data di sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento. (art.4 del bando).

Nella domanda di contributo (allegato 2) e nel piano d’impresa (allegato 3) dovrà comunque indicare l’area target e compilare adeguatamente il punto 2.6. Si raccomanda coerenza e attenzione anche nella compilazione della scheda budget (allegato 4) se si prevedono costi per locazioni.

Ci sono delle limitazioni rispetto ai destinatari finali?
No. I destinatari finali dei progetti sono cittadini che beneficiano delle attività realizzate nei territori target. Possono essere residenti o non residenti nelle suddette aree. Le attività devono essere realizzate in sedi e spazi ubicati nelle aree indicate all’allegato 1 del bando. 

Come posso scegliere l’opzione di rendicontazione più adatta? (art. 9 del bando)

L’opzione 1 - “Forfait 20% per costi di personale” è maggiormente indicata per quelle proposte progettuali a più elevata intensità di costi per l’acquisto di beni e servizi;
L’opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da quelli del personale” è maggiormente indicata per quelle proposte progettuali a più elevata intensità di costi del personale interno;
L’opzione 3 – “Forfait 15% per costi indiretti”, rendicontazione a costi reali, effettivamente sostenuti, è da considerarsi la soluzione ordinaria per l’attuazione dei progetti, da preferirsi in tutti i casi in cui non si prefigurano le fattispecie di cui alle precedenti opzioni.

In tutte le opzioni sopra richiamate, la quota forfetaria rendicontabile matura proporzionalmente alla consuntivazione dei costi per i quali è prevista la rendicontazione a costi reali effettivamente sostenuti (il costo del personale interno nell’opzione 1 e 3, i costi diretti diversi dal personale interno nell’opzione 2).

Posso cambiare l’opzione scelta successivamente alla presentazione della domanda? (allegato 2 del bando)
No. la scelta viene fatta al momento della presentazione della domanda e non potrà essere più cambiata durante l’intera attuazione del progetto.

Quali documenti devono essere presentati ai fini della dimostrazione dei requisiti di “Capacità tecnico operativa”? (allegato 3 del bando)
Dovrà essere data evidenza del possesso di idonei requisiti organizzativi, tecnici, operativi e strumentali nel Piano d’impresa.

Quali documenti devono essere presentati ai fini della dimostrazione dei requisiti di “Capacità finanziaria”? (articolo 10 del bando)
Ultimo estratto conto del soggetto proponente o altra documentazione bancaria equivalente che attesti la disponibilità di una riserva di cassa almeno pari al 50% del valore della quota minima di spesa richiesta ai fini dell’erogazione della prima quota di agevolazioni (1° SAL). 

A titolo di esempio, se l’agevolazione richiesta ammonta a € 30.000,00, la quota minima del primo SAL corrisponde al 30% di € 30.000,00 cioè € 9.000,00. La riserva di cassa dovrà essere pari ad almeno € 4.500,00

Ai fini della partecipazione al bando, posso presentare più progetti? (art. 5 del bando)
No ciascun concorrente può candidare un solo progetto.

Ho partecipato ad altri bandi pubblici, posso partecipare al Bando Innovazione di comunità?
Si. Purché non si richieda un contributo per le medesime spese per le quali si è già ricevuto un contributo pubblico.

Quanti progetti possono essere selezionati dal presente avviso? (art.1 del bando)
L’obiettivo è di selezionare almeno 4 progetti.

Sono un'organizzazione di volontariato\ un'associazione di promozione sociale\un'associazione sportiva dilettantistica... posso partecipare?
All'art. 5 del bando sono previste due tipologie di soggetti:
-imprese sociali costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda 
-imprese sociali non ancora costituite, a condizione che si costituiscano preliminarmente alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento di cui all'art. 12 e risultino attive entro il termine di
presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. L’impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”. È cioè una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell’organizzazione che la assume.
Si ricorda, come precisato nel bando, che la maggioranza delle persone che operano nell’impresa sociale lo deve fare nell’ambito di un rapporto di lavoro e i volontari, quindi, devono essere minoritari e operare in modo complementare e non sostitutivo rispetto ai lavoratori retribuiti. (art.1 del bando)

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

  • le società costituite da un unico socio persona fisica
  • gli enti i cui atti costitutivi limitino,  anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Si evidenzia altresì che non essendo possibile essere contemporaneamente iscritti in due diverse sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, chi acquisisce la qualifica di impresa sociale perde quella di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale. L'organizzazione può partecipare al bando se intende sviluppare un progetto imprenditoriale che preveda la "trasformazione" dell'Associazione in impresa sociale o se intende creare ex novo un'impresa sociale. Anche un gruppo di cittadini può dar vita ad un’impresa sociale che si costituisce con atto pubblico, e gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa.

All’art.19 del Bando “Trattamento dei dati personali” è precisato che l’informativa è contenuta all’interno della Domanda di partecipazione, non la trovo.
L’informativa è disponibile alla pagina: https://www.comune.venezia.it/it/content/bando-innovazionecomunit . Deve essere firmata digitalmente per presa visione ed inviata in sede di presentazione della domanda di contributo con tutti gli altri allegati previsti. Si suggerisce di prendere visione delle check list messe a disposizioni in “Materiali e risorse utili".

Se l’impresa sociale non è ancora costituita, l’allegato 5 deve essere compilato con i dati dell’impresa individuale (p. IVA) del soggetto Proponente?
No! Nel caso di impresa sociale ancora non costituita, l’allegato 5 non deve essere compilato. 

 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Fino a quale momento è rendicontabile l’attività svolta da personale interno?
Per il personale appositamente assunto per l’attuazione del progetto, la spesa viene rendicontata secondo il criterio del costo reale effettivamente sostenuto. Per essere ammissibili, tali costi devono essere sostenuti entro il periodo di eleggibilità della spesa, che si conclude il 31 dicembre 2022.
Per il personale interno già presente in organico e/o per quello eventualmente assunto non esclusivamente per lo svolgimento delle attività di progetto, la spesa viene rendicontata proporzionalmente al tempo lavorato per le attività di progetto, calcolando il costo orario tramite il c.d. “Quoziente 1720”. Per essere ammissibili, tali costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il periodo di eleggibilità della spesa, che si conclude il 31 dicembre 2022.
Il destinatario delle agevolazioni avrà cura di produrre, non appena disponibili, le evidenze dell’effettivo pagamento delle competenze dei dipendenti e del versamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro, onde poter rendere opponibile la dimostrazione dell’effettività della spesa sostenuta in sede di controllo della regolarità della spesa da parte degli organismi a ciò preposti.

In fase di rendicontazione, deve necessariamente essere rendicontato tutto l’importo richiesto?
L’Amministrazione si riserva la possibilità di disporre la revoca integrale delle agevolazioni concesse ed erogate laddove il soggetto destinatario delle agevolazioni a completamento dell’operazione non rendiconti spesa pertinente ed ammissibile almeno pari al 75% del costo del progetto ammesso a finanziamento (art. 9 del bando).

L’affitto di un spazio già in locazione è una spesa ammissibile?
No. Il costo di locazione di spazi ed immobili può essere rendicontato in attuazione del progetto solo laddove gli stessi spazi/immobili siano stati acquisiti in disponibilità dal soggetto destinatario delle agevolazioni espressamente per l’attuazione di specifiche attività e/o interventi contemplati nel progetto agevolato.

In nessun caso potrà essere consentita la locazione di spazi che risultino già nella disponibilità del soggetto destinatario delle agevolazioni in epoca antecedente l’avvio del processo di attuazione del progetto agevolato.

Laddove l’acquisizione in disponibilità dei suddetti spazi contempli l’acquisizione di vani e/o locali destinati ad attività diverse da quelle direttamente riconducibili al progetto e/o dati in utilizzo a soggetti diversi dall’organizzazione titolare del progetto agevolato potrà essere rendicontata sul budget di progetto solo la quota parte dei costi ragionevolmente imputabile agli spazi effettivamente utilizzati per attività di progetto. Tale quota dovrà essere determinata sulla base di un metodo di imputazione chiaro, verificabile e congruo; a tal proposito è preferibile utilizzare metodi di quantificazione oggettivi basati su elementi parametrici di facile misurazione quali la superficie utilizzata ed il tempo di impiego degli stessi spazi per le finalità di progetto.

I titoli di disponibilità degli immobili dovranno risultare debitamente registrati; gli oneri di registrazione, per la quota parte ascrivibile agli spazi utilizzati durante le attività di progetto, costituiscono spesa ammissibile alla rendicontazione di progetto.

Ci sono delle attenzioni particolari rispetto alle spese?

Bisogna leggere bene il bando e nel dubbio prima di sostenere una spesa è opportuno chiedere chiarimenti. Dopo la pubblicazione della graduatoria si prevede un incontro specifico sul tema della rendicontazione. 

In generale la pertinenza di una spesa va valutata caso per caso.

Tutte le spese devono risultare pertinenti, sostenute e pagate. Per le spese per cui è prevista una rendicontazione analitica, secondo il principio del cosiddetto “costo reale effettivamente sostenuto” il beneficiario deve dimostrare la pertinenza e l’effettivo esborso, attraverso i titoli di spesa. 

Ogni fornitura, ogni prestazione, avrà un contratto di fornitura, piuttosto che una lettera di incarico, una fattura, una ricevuta fiscale, una contabile di pagamento, ecc. La somma degli importi contenuti in queste pezze (giustificativi di spesa) permette all’Amministrazione comunale, previe le dovute verifiche, di autorizzare il rimborso. 

In sede di rendicontazione i giustificativi da produrre variano a seconda della spesa.

Alcuni esempi:

- per gli acquisti di materie prime – merci o per l’acquisto di macchinari – impianti (beni solo nuovi), il beneficiario dovrà allegare:

  • Contratti di fornitura recanti, oltre al codice identificativo del progetto agevolato (opportunamente fornito al fornitore dal destinatario delle agevolazioni), anche l’esplicitazione dei beni oggetto di fornitura e la loro coerenza/pertinenza con l’attuazione del progetto
    agevolato. In assenza, le fatture corrispondenti dovranno riportare una chiara descrizione dei beni forniti da cui si evinca la relativa pertinenza rispetto all’attuazione del progetto;
  • Fatture o altri validi titoli di spesa formalmente intestati al destinatario delle agevolazioni;
  • Evidenze dei pagamenti eseguiti a titolo dei giustificativi di spesa di cui al punto precedente (contabili bancarie per bonifici SEPA, evidenze pagamento POS, estratti conti bancari di periodo, lista dei movimenti su carta intestata della banca da cui si evinca la titolarità del conto corrente da parte del soggetto destinatario delle agevolazioni;

- per la locazione di immobili il beneficiario dovrà allegare:

  • Contratti di locazione debitamente registrati;
  • Planimetrie degli spazi acquisiti in disponibilità con evidenza di quelli utilizzati per le attività di progetto;
  • Nel caso di utilizzo parziale degli spazi oggetto di locazione, è necessario produrre evidenze del metodo di calcolo della quota attribuita al progetto;
  • Evidenze dei pagamenti effettuati a titolo dei canoni di locazione degli spazi acquisiti in disponibilità.

- per il personale interni eventualmente assunto appositamente per l’attuazione del progetto (Rientrano in questa categoria anche gli eventuali costi per personale sostenuti mediante ricorso a
contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, PRESTO, contratti per prestazione occasionale):

  • Libro unico da cui risulti il rapporto di lavoro subordinato;
  • CCNL applicabile (estremi di riferimento);
  • CV dei dipendenti utilizzati, sottoscritti ai sensi del dpr 445/2000, e copia del documento d’identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell’incarico;
  • Contratto di lavoro;
  • Cedolini;
  • Evidenze del pagamento dei compensi ai lavoratori dipendenti;
  • F24 attestanti il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro e relative quietanze.

Quando deve iniziare e terminare il progetto? (art. 9 del bando)
Ai fini del presente bando, il progetto inizia con la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento e con essa l’ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione delle attività di cui consta il progetto candidato alle agevolazioni (fatta eccezione per i soggetti già costituiti come impresa sociale alla stessa data, per i quali sono ammissibili - a far data dalla pubblicazione del Bando – anche le eventuali spese sostenute per attività preparatorie entro comunque il massimale del 10% di cui all’articolo 9 del Bando) e termina entro 12 mesi e comunque non oltre la scadenza del 31/12/2022.

Qualora l’accordo di finanziamento fosse sottoscritto dopo il 31/12/2021, il progetto termina comunque il 31/12/2022.

Si precisa che il bando ha l’obiettivo di sostenere la nascita di nuove imprese sociali in grado di generare un flusso di autofinanziamento sufficiente a consentire la prosecuzione della relativa attività economica una volta esaurito il sostegno finanziario pubblico concesso loro a valere sulle risorse del presente Bando.

Quando vengono firmati gli accordi di finanziamento?
Se l'impresa è già costituita, l’avvio dell’iter amministrativo necessario alla firma degli accordi di finanziamento inizia subito dopo la pubblicazione della graduatoria. 

Se l'impresa deve ancora costituirsi, è necessario attendere la costituzione dell'impresa. L’omessa costituzione di quest’ultima entro i termini previsti dal Bando (art. 12) costituisce per il soggetto destinatario valida causa di decadenza dal diritto a ricevere le agevolazioni.

Ho presentato il progetto alla procedura di selezione del Bando. Da quando posso sostenere le spese per la realizzazione delle attività per le quali ho richiesto le agevolazioni? (art. 9 del bando).
Se l'impresa è già costituita dalla data di pubblicazione del bando.

Se l'impresa non è ancora costituita dalla data di costituzione dell'impresa sociale (registrazione presso la camera di commercio).
Dalla data di pubblicazione del bando (per le imprese già costituite) o dalla data di costituzione dell'impresa (per quelle non ancora costituite) fino alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento potranno essere riconosciute solo le spese relative allo svolgimento di attività preparatorie alla presentazione  della domanda di accesso alle agevolazioni; rientrano in tale definizione gli eventuali costi sostenuti per la realizzazione di studi di fattibilità, attività di progettazione, ricerche, oneri di costituzione e spese notarili. Tali spese potranno avere ad oggetto solo ed esclusivamente costi riconducibili a consulenze esterne aventi ad oggetto servizi professionali pertinenti e in ogni caso l’importo corrispondente non potrà superare il 10% del totale delle altre spese indicate all’interno del budget di Progetto.

Sostenere delle spese, non conoscendo gli esiti delle selezioni rientra nel rischio d’impresa e il concorrente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Quando finisce il periodo di eleggibilità della spesa? (art. 9 del bando)
Il periodo di eleggibilità della spesa termina con la conclusione del progetto (quindi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo di finanziamento). Qualora l’accordo di finanziamento fosse sottoscritto dopo il 31/12/2021, l’ultima data utile risulta comunque il 31/12/2022.) 

Come vengono erogate le agevolazioni? (art. 12 del bando)
La prima quota deve essere richiesta, a pena di decadenza del diritto a ricevere le agevolazioni, obbligatoriamente entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento. Le imprese entro tale termine dovranno pertanto risultare attive e dovranno aver raggiunto un avanzamento della spesa pari ad almeno il 30% del totale ammesso alle agevolazioni. La seconda quota potrà essere richiesta al raggiungimento di un avanzamento di spesa complessivo pari ad almeno il 70% del costo totale del progetto ammesso alle agevolazioni. Il saldo finale dovrà essere richiesto obbligatoriamente entro 90 giorni dalla chiusura del progetto e comunque il 31/03/2023 è l’ultima data utile.

Nel bando si indica che le richieste delle quote devono essere accompagnate da una relazione qualitativa e quantitativa, sarà fornito un modello?
L’amministrazione si riserva di condividere un modello di relazione con i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Qualora l'impresa di nuova costituzione fosse una cooperativa sociale, in cui alcuni dei soci siano soci lavoratori, e qualora questi soci svolgessero per la cooperativa, in ragione di comprovata esperienza e professionalità e attraverso un contratto di collaborazione a progetto o per lavoro subordinato, attività lavorativa legata al bando in oggetto: sarebbe possibile in questo caso retribuire questi soci lavoratori dell'impresa (incluso il/i soggetto/i proponente/i e/o  l'eventuale legale rappresentante dell'impresa) con i fondi del bando?
Come indicato all’art.9 del bando i beni e i servizi indicati all’interno del budget di progetto devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente ed in particolare non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti.  
La situazione corretta, che non dà adito ai fraintendimenti, è quella in cui i fornitori siano terzi, indipendenti dall’impresa e dalla compagine sociale dell’impresa. 
In presenza di “socio lavoratore” in forza di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, il costo dell’attività lavorativa prestata in attuazione del progetto agevolato dal Bando per il quale il socio lavoratore percepisca uno stipendio e per il quale venga emessa una busta paga è da considerarsi una spesa ammissibile. Le attività svolte dal socio lavoratore dovranno essere direttamente ascrivibili all’attuazione del progetto e la remunerazione delle prestazioni svolte dal soggetto lavoratore non deve essere inferiore al minimo previsto dalla contrattazione nazionale collettiva applicabile ed in alcun modo ancorata a risultati complessivi della cooperativa.
 
Non è consentita la rendicontazione di costi figurativi per emolumenti pagati ad amministratori e/o altre figure di rappresentanza del soggetto destinatario delle agevolazioni, laddove il personale incaricato dello svolgimento delle attività di progetto non si qualifichi come dipendente e/o assimilabile. 
E’ bene evitare situazioni in cui un socio dell’impresa sociale, che non è dipendente, svolga un’ attività professionale per il progetto oggetto del finanziamento, ad esempio come partita IVA: si può configurare un conflitto d’interessi, in quanto il socio da beneficiario del finanziamento diventa anche fornitore. Laddove l’impresa non possa rinunciare alla comprovata esperienza e professionalità del socio perché magari si tratta di una figura professionale difficilmente individuabile nel mercato del lavoro, allora è meglio ricorrere ad un contratto di collaborazione o ad una prestazione occasionale. 

Info: ponmetro.innovazione@comune.venezia.it

Ultimo aggiornamento: 17/07/2023 ore 15:05