Accensione impianti termici/climatizzatori negli edifici residenziali
L'accensione degli impianti termici (che comprendono tutti gli impianti di riscaldamento e condizionamento, inclusi stufe a legna/pellet e caminetti se fissi e di potenza complessiva superiore o uguale e 5 kw) è definita dalla normativa nazionale, principalmente il DPR n. 412/1993 e la Legge n. 10/1991 (e loro successive modifiche) che definiscono le zone climatiche e le regole generali. Ad esse va aggiunto anche il DPR 74/2013, recante orari e criteri generali per l'esercizio degli impianti termici e di climatizzazione.
Il Comune di Venezia si trova nella zona climatica E e quindi il periodo di accensione degli impianti termici negli edifici residenziali è consentito dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE per una durata giornaliera massima di 14 ore, nella fascia oraria 5:00-23:00, come disposto all'art. 4 c. 2 e c. 4 del D.P.R. N. 74/2013.
Quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 74/2013, che limita a 14 le ore giornaliere di accensione del riscaldamento e l'esercizio dell'impianto in continuo, non si applica agli impianti termici (centralizzati o autonomi) dotati di:
• un sistema di contabilizzazione del calore che misura quanta energia termica viene effettivamente utilizzata da ciascuna unità immobiliare (appartamento, ufficio) in un edificio con impianto di riscaldamento centralizzato.
oppure
• un sistema di termoregolazione con programmatore che permetta di impostare almeno due livelli di temperatura nelle 24 (per 14 ore raggiunga la temperatura max di 19 °C +2° di tolleranza e per 10 ore la temperatura max di 16°C +2° di tolleranza).
In assenza di questi sistemi si deve disattivare il riscaldamento tra le 23 e le 5 di mattina, per poi accenderlo per un massimo di 14 ore giornaliere.
Durante il periodo di funzionamento, il valore massimo di temperatura consentito è di 19° C con una tolleranza di + 2 °C (che diventa 18° C + 2 in caso di allerta arancio o rosso per le polveri sottili, come da ordinanza n. 769/2026) negli edifici ad uso residenziale, commerciale, ufficio, associativo, sportivo, di culto e scolastico.
N.B. Al di fuori del periodo di accensione consentito, il riscaldamento può essere attivato dal responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche particolarmente rigide e con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, cioè max 7 ore/giorno (comma 3 art. 4 del D.P.R. n. 74/2013).
Per tutte le altre tipologie di edifici (ad esempio ad uso commerciale, scolastico, ospedaliero, ricreativo, ecc.) consultare l'ordinanza n. 769/2026 relativa alla gestione e all'utilizzo degli impianti termici.
Per quanto riguarda la CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C (- 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici, limitando al massimo lo spreco di energia.
ATTENZIONE: per i generatori di calore alimentati a biomassa (stufe a legna, pellet...), si rimanda alla pagina Installazione/utilizzo delle stufe a legna/pellet.
Link utili:
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o al numero telefonico 041041.
