Norme di comportamento nelle aree naturali protette di S.Nicolò, Alberoni e Ca' Roman
![]() |
![]() |
![]() |
S. Nicolò (Lido di Venezia) |
Alberoni (Lido di Venezia) |
Ca' Roman (Pellestrina) |
Le aree naturali di S. Nicolò, Alberoni e Ca' Roman (Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) sono siti della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea. Il Comune di Venezia è stato individuato dalla Regione del Veneto (con D.G.R.V. n. 929/2020) quale ente Gestore del sito IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei”, che comprende tutte e tre le aree, delegando l'attuazione delle misure di conservazione.
Al loro interno e nella spiaggia antistante, vigono alcune norme di comportamento che devono essere rispettate al fine di garantire la tutela e la conservazione di questi luoghi meravigliosi, così cari alla comunità locale. E' importante sapere che eventuali azioni che arrechino danni ambientali a queste aree di pregio sono perseguibili penalmente.
ORDINANZA COMUNALE VIGENTE SULLE ATTIVITA' BALNEARI (apre link)
Art. 3 dispone i principali DIVIETI su tutto l'arenile di Lido e Pellestrina (comprese le aree protette):
- divieto di accensione fuochi;
- divieto di campeggio;
- divieto di abbandono rifiuti;
- divieto di circolazione con veicoli motorizzati ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi autorizzati;
- divieto di sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo (droni compresi), anche sportivo, per qualunque scopo, a quote inferiori a 300 metri e a meno di 100 metri da entrambi i lati della linea di costa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia
Art. 9 dispone alcune norme di comportamento specifiche per le aree protette:
- I CANI devono essere tenuti SEMPRE con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri lungo tutto l'arenile e tenuti a debita distanza dai nidi e dalle apposite recinzioni infisse a tutela delle specie protette e minacciate di estinzione (fratino/fraticello);
- VIETATO transitare o sostare sugli ambienti dunali e retrodunali al di fuori dei percorsi attrezzati con palizzata;
- VIETATO danneggiare gli habitat naturali e nuocere o disturbare la fauna e la vegetazione protetta;
- VIETATO transitare pedalando in bicicletta lungo l’arenile dal 1 aprile al 30 settembre; nelle aree dunali è sempre consentita la sola conduzione a mano dei cicli, esclusivamente lungo i percorsi delimitati da palizzate;
- VIETATO transitare con mezzi motorizzati: sono esclusi da questo divieto i mezzi per la sicurezza e soccorso, i mezzi autorizzati per la pulizia/gestione spiagge e i mezzi utilizzati da persone con difficoltà motorie certificate;
- VIETATO utilizzare mezzi meccanici per la pulizia dell'arenile: la pulizia del rifiuto spiaggiato va eseguita manualmente asportando i soli rifiuti di origine antropica (prevalentemente plastiche, bottiglie, metalli, ecc.), lasciando in loco lo spiaggiato organico (tronchi, legname vario, piante, alghe in quanto fondamentali per la conservazione dell'ecosistema);
- VIETATO danneggiare nidi o covate delle specie protette (fratino, fraticello, corriere piccolo, beccaccia di mare, ecc.) e in ogni caso interferire con l’attività di nidificazione;
- VIETATO danneggiare le recinzioni predisposte a tutela della nidificazione e transitare all’interno delle aree recintate;
- VIETATO usare apparecchi di diffusione sonora (es. casse acustiche) nonchè svolgere spettacoli pirotecnici, usare fumogeni o petardi (salvo autorizzati);
- VIETATO usare fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose, palloni aerostatici luminosi e immagini luminose;
- VIETATO introdurre specie ornamentali esotiche non caratteristiche degli habitat specifici di duna. Qualora sia previsto l’utilizzo di essenze vegetali quale elemento di arredo o consolidante, devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale; è vietato l’utilizzo di specie alloctone sia nei vasi che a terra.
Per gli stabilimenti balneari in concessione, interni alle tre aree protette ZSC/ZPS, sono previste deroghe specifiche per l’attività di pulizia e transito mezzi, previa richiesta di autorizzazione agli uffici competenti, che fornirà precise prescrizioni a tutela dell'area protetta.
Eventi ed interventi nelle ZSC possono essere soggetti alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) come da vigente L.R.12/24. Per ogni informazione è disponibile la relativa pagina web "Valutazione di Incidenza Ambientale " (apre link).
Le MISURE DI CONSERVAZIONE (apre link) emanate dalla Regione Veneto riportano ulteriori indicazioni:
Art. 204 - (DIVIETI)
- E’ vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali.
- Divieto di imboschimento degli habitat 2110, 2120, 2130*, 2160 e 2250* (tipici della duna "grigia" stabilizzata posta dietro la spiaggia).
- Divieto di manomissione del cotico erboso dell’habitat 2130* e della struttura naturale dell’habitat 2120 come conseguenza di attraversamenti pedonali, con cavalli o biciclette, che non siano quelli realizzati ai sensi del successivo art. 205 comma 1.
- Divieto di deposito di rifiuti spiaggiati.
- Divieto di accesso a cani e cavalli (anche accompagnati) e biciclette, nei tratti di duna interessati dall’habitat *2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie" stabilizzate).
Art. 185 e Art. 205 - (OBBLIGHI)
- Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l’uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno).
- Negli interventi di ripristino degli habitat, obbligo di utilizzare specie autoctone e caratterizzanti gli habitat specifici.
ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO SULLA SICUREZZA BALNEARE n. 28/2025 (apre link) :
Art. 2.8
Nelle zone di mare riservate alla balneazione (zone di mare antistanti il litorale ricomprese entro la fascia di 500 METRI DALLA COSTA,
per le UNITA' NAVALI A MOTORE E A VELA, vige il:
- DIVIETO di transito;
- DIVIETO di ormeggio e ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;
- DIVIETO di ormeggio alle boe/gavitelli.
Anche in mancanza delle boe delimitanti la zona di mare di 500 m dalla costa riservata alla balneazione, sono comunque vietati il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio delle unità a motore e a vela, stante il potenziale pericolo per i bagnanti.
Sono esclusi dai divieti:
- i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattìni, mosconi, pedalò, sup ed unità simili, per il solo transito nella zona, fermi restando il divieto di ormeggio;
- (...omissis...) unità in attività di soccorso / polizia marittima / monitoraggio ambientale
Art. 2.9
Nelle predette zone di mare (entro i 500 m dalla costa) è, altresì in vigore il:
- DIVIETO di transito con windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività, o i Comuni per le spiagge libere, abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate agli articoli 8 e 9 le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all’esercizio di tale attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l’incolumità dei fruitori;
- DIVIETO DI PESCA sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo articolo 6;
- DIVIETO DI DECOLLO, AMMARAGGIO E ATTERRAGGIO di qualsiasi tipo di aeromobile, anche destinato al diporto o ad uso sportivo ( es. droni), nonché il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi).
OGNI TRASGRESSIONE PUO' ESSERE SEGNALATA ALLA CAPITANERIA DI PORTO:
tel 0412404711
PEC: cp-venezia@pec.mit.gov.it
email: cp-venezia@mit.gov.it
INFO:
Vai alla pagina dei contatti dell'ufficio competente
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o il numero telefonico 041041.