Norme di comportamento nelle aree naturali protette di S.Nicolò, Alberoni e Ca' Roman

perimetro dell'area protetta di S.Nicolò perimetro dell'area protetta "Alberoni" perimetro dell'area protetta di "Ca' Roman"
S. Nicolò (Lido di Venezia)
Alberoni (Lido di Venezia)
Ca' Roman (Pellestrina)

Le aree naturali di S. Nicolò, Alberoni e Ca' Roman (Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale -  ZPS) sono siti della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea. Il Comune di Venezia è stato individuato dalla Regione del Veneto (con D.G.R.V. n. 929/2020) quale ente Gestore del sito IT3250023  “Lido di Venezia: biotopi litoranei”,  che comprende tutte e tre le aree, delegando l'attuazione delle misure di conservazione.

Al loro interno e nella spiaggia antistante,  vigono alcune norme di comportamento che devono essere rispettate al fine di garantire la tutela e la conservazione di questi luoghi meravigliosi, così cari alla comunità locale. E' importante sapere che eventuali azioni che arrechino danni ambientali a queste aree di pregio sono perseguibili penalmente

ORDINANZA COMUNALE VIGENTE SULLE ATTIVITA' BALNEARI (apre link)

Art. 3 dispone i principali DIVIETI su tutto l'arenile di Lido e Pellestrina (comprese le aree protette):

  • divieto di accensione fuochi;
  • divieto di campeggio;
  • divieto di abbandono rifiuti;
  • divieto di circolazione con veicoli motorizzati ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi autorizzati;
  • divieto di sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo (droni compresi), anche sportivo, per qualunque scopo, a quote inferiori a 300 metri e a meno di 100 metri da entrambi i lati della linea di costa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia

Art. 9  dispone alcune norme di comportamento specifiche per le aree protette:

  • I CANI devono essere tenuti SEMPRE con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri lungo tutto l'arenile e tenuti a debita distanza dai nidi e dalle apposite recinzioni infisse a tutela delle specie protette e minacciate di estinzione (fratino/fraticello); 
  • VIETATO transitare o sostare sugli ambienti dunali e retrodunali al di fuori dei percorsi attrezzati con palizzata;
  • VIETATO danneggiare gli habitat naturali e nuocere o disturbare la fauna e la vegetazione protetta;
  • VIETATO transitare pedalando in bicicletta lungo l’arenile dal 1 aprile al 30 settembre; nelle aree dunali è sempre consentita la sola conduzione a mano dei cicli, esclusivamente lungo i percorsi delimitati da palizzate;
  • VIETATO transitare con mezzi motorizzati: sono esclusi da questo divieto i mezzi per la sicurezza e soccorso, i mezzi autorizzati per la pulizia/gestione spiagge e i mezzi utilizzati da persone con difficoltà motorie certificate;
  • VIETATO utilizzare mezzi meccanici per la pulizia dell'arenile: la pulizia del rifiuto spiaggiato va eseguita manualmente asportando i soli rifiuti di origine antropica (prevalentemente plastiche, bottiglie, metalli, ecc.), lasciando in loco lo spiaggiato organico (tronchi, legname vario, piante, alghe in quanto fondamentali per la conservazione dell'ecosistema);
  • VIETATO danneggiare nidi o covate delle specie protette (fratino, fraticello, corriere piccolo, beccaccia di mare, ecc.) e in ogni caso interferire con l’attività di nidificazione;
  • VIETATO danneggiare le recinzioni predisposte a tutela della nidificazione e transitare all’interno delle aree recintate;
  • VIETATO usare apparecchi di diffusione sonora (es. casse acustiche) nonchè svolgere spettacoli pirotecnici, usare fumogeni o petardi (salvo autorizzati);
  • VIETATO usare fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose, palloni aerostatici luminosi e immagini luminose;
  • VIETATO introdurre specie ornamentali esotiche non caratteristiche degli habitat specifici di duna. Qualora sia previsto l’utilizzo di essenze vegetali quale elemento di arredo o consolidante, devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale; è vietato l’utilizzo di specie alloctone sia nei vasi che a terra.

Per gli stabilimenti balneari in concessione, interni alle tre aree protette ZSC/ZPS, sono previste deroghe specifiche per l’attività di pulizia e transito mezzi, previa richiesta di autorizzazione agli uffici competenti, che fornirà precise prescrizioni a tutela dell'area protetta. 

Eventi ed interventi nelle ZSC possono essere soggetti alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) come da vigente L.R.12/24. Per ogni informazione è disponibile la relativa pagina web "Valutazione di Incidenza Ambientale " (apre link).

Le MISURE DI CONSERVAZIONE (apre link) emanate dalla Regione Veneto riportano ulteriori indicazioni:

Art. 204 - (DIVIETI)

  • E’ vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali.
  • Divieto di imboschimento degli habitat 2110, 2120, 2130*,  2160 e 2250* (tipici della duna "grigia" stabilizzata posta dietro la spiaggia).
  • Divieto di manomissione del cotico erboso dell’habitat 2130* e della struttura naturale dell’habitat 2120 come conseguenza di attraversamenti pedonali, con cavalli o biciclette, che non siano quelli realizzati ai sensi del successivo art. 205 comma 1.
  • Divieto di deposito di rifiuti spiaggiati.
  • Divieto di accesso a cani e cavalli (anche accompagnati) e biciclette, nei tratti di duna interessati dall’habitat *2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie" stabilizzate).

Art. 185 e Art. 205 - (OBBLIGHI)

  • Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l’uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno).
  • Negli interventi di ripristino degli habitat, obbligo di utilizzare specie autoctone e caratterizzanti gli habitat specifici.
ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO SULLA SICUREZZA BALNEARE  n. 28/2025 (apre link) :

Art. 2.8
Nelle zone di mare riservate alla balneazione (zone di mare antistanti il litorale ricomprese entro la fascia di 500 METRI DALLA COSTA,
per le UNITA' NAVALI  A MOTORE E A VELA, 
vige il:

  • DIVIETO di transito;
  • DIVIETO di ormeggio e ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;
  • DIVIETO di ormeggio alle boe/gavitelli.

Anche in mancanza delle boe delimitanti la zona di mare di 500 m dalla costa riservata alla balneazione, sono comunque vietati il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio delle unità a motore e a vela, stante il potenziale pericolo per i bagnanti.

Sono esclusi dai divieti:

  • i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattìni, mosconi, pedalò, sup ed unità simili, per il solo transito nella zona, fermi restando il divieto di ormeggio;
  • (...omissis...) unità in attività di soccorso / polizia marittima / monitoraggio ambientale

Art. 2.9
Nelle predette zone di mare (entro i 500 m dalla costa) è, altresì in vigore il:

  • DIVIETO di  transito con windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività, o i Comuni per le spiagge libere, abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate agli articoli 8 e 9 le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all’esercizio di tale attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l’incolumità dei fruitori;
  • DIVIETO DI PESCA sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo articolo 6;
  • DIVIETO DI DECOLLO, AMMARAGGIO E ATTERRAGGIO di qualsiasi tipo di aeromobile, anche destinato al diporto o ad uso sportivo ( es. droni), nonché il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi).

OGNI TRASGRESSIONE PUO' ESSERE SEGNALATA ALLA CAPITANERIA DI PORTO:

tel 0412404711
PEC: cp-venezia@pec.mit.gov.it
email: cp-venezia@mit.gov.it

INFO:
Vai alla pagina dei contatti dell'ufficio competente


Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni  è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o  il numero telefonico 041041.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2025 ore 10:45