Rifiuto di pagamento da parte dell'ospite

dal 19/05/2020

pagina aggiornata al 01/04/2021

A partire dal 19/05/2020 in seguito all’entrata in vigore del D.L. 19/05/2020, n. 34,convertito nella L. 20/07/2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive.
 
L’art. 180 del D.L. 34/2020 prevede, infatti, quanto segue:
il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, (ovvero gli ospiti che soggiornano nella struttura).
 
L’ art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600, identifica il responsabile d’imposta come segue:
(...) Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
 
Pertanto, anche nel caso di rifiuto del pagamento da parte dell’ospite, il gestore/responsabile dell’Imposta è tenuto al riversamento della somma dovuta al Comune, con le modalità e ed entro i termini stabiliti, fatta salva la possibilità per lo stesso di agire a recupero delle somme anticipate per conto dell’ospite/soggetto passivo.
Ultimo aggiornamento: 16/12/2021 ore 17:07