Notula per prestazione occasionale

La notula per prestazione occasionale deve essere rilasciata dal rilevatore al momento del pagamento del compenso, che verrà comunicato dall'Ufficio ai rilevatori interessati. La ricevuta, infatti, assolve la funzione di quietanza di pagamento per il Comune e allo stesso modo serve a certificare il compenso percepito dal lavoratore.

Per tutte le notule che superano l’importo di € 77,47 va applicata la marca da bollo di € 2,00, a carico del rilevatore; questa documentazione, per essere messa in pagamento dall’amministrazione, deve pervenire all'ufficio, in forma cartacea, originale.

Sotto la soglia dei 5.000 euro (lordi) di reddito annuo percepito attraverso prestazioni occasionali il lavoratore non deve versare alcun contributo previdenziale, mentre quando si supera tale soglia il lavoratore è tenuto a pagare anche i contributi INPS iscrivendosi alla Gestione Separata.
Per la corretta gestione delle contribuzioni individuali è obbligatoria per legge la dichiarazione del lavoratore occasionale, attraverso la compilazione completa della “sezione previdenziale” della notula, pena l’impossibilità di procedere al pagamento del compenso dovuto.
In caso di superamento della soglia dei 5.000 euro il datore di lavoro sarà tenuto a iscrivere il lavoratore alla gestione separata INPS e versare i contributi previsti.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge nr. 136/2010 e s..m. e i. relativi ai pagamenti, il rilevatore s’impegna ad utilizzare, per l’introito dei compensi, esclusivamente conti correnti, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.

Il rilevatore dovrà comunicare al Comune le coordinate bancarie (codice IBAN) al fine di poter identificare in modo assoluto e inequivocabile il conto corrente e il relativo intestatario. Sono a carico del rilevatore eventuali spese derivanti dagli accrediti in conto corrente bancari o postali.

Ultimo aggiornamento: 12/08/2022 ore 13:38