Noleggio con autobus

 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE N.C.C. BUS

 

  Il D.lgs. 395/2000 ed il relativo regolamento d'esecuzione (D.M. n. 161/2005), la L. 218/2003, la L.R. 11/2009 e la L.R. 7/2011 prevedono che le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autobus siano rilasciate alla ditta in possesso dei requisiti di legge modulistica https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go

 
 
 

INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

  L'autorizzazione per il servizio di noleggio può essere rilasciata a persona fisica o a società in possesso dei requisiti morali, professionali e finanziari.  La ditta deve avere inoltre la disponibilità giuridica di una rimessa (coperta o a cielo aperto) di almeno 20 mq per ogni autobus.  Nel caso di società  i requisiti morali e di capacità professionale possono essere posseduti dal titolare dell'impresa, da un socio, da un amministratore o da un institore o direttore preposto alla sede dell'impresa stessa. La ditta deve fornire: l'elenco dei mezzi utilizzati, e l'elenco dei conducenti (almeno 1 ogni 2 autobus), indicando il tipo di rapporto di lavoro in essere (qualora trattasi di rapporto part-time deve essere indicato 1 conducente per ogni autobus). Non si possono utilizzare veicoli acquistati con finanziamento pubblico se non decorsi 12 anni dalla prima immatricolazione.
 

 
 
 

NULLA OSTA SOSTITUZIONE VEICOLO N.C.C. BUS.

         Per la sostituzione di un veicolo in servizio n.c.c. bus il titolare dell'autorizzazione deve richiedere un apposito nulla osta da parte del Comune. L'ufficio, verificati i requisiti di capacità finanziaria, disponibilità di rimessa, rapporto bus/conducenti 2/1, provvede al rilascio del nullaosta; l'interessato provvede al collaudo del veicolo presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ed al versamento del contributo previsto. Successivamente l'ufficio, vista la carta di circolazione, provvede a modificare l'elenco degli autobus autorizzati all'esercizio dell'attività.
          In caso di non conformità dell'istanza viene comunicato l'avvio del procedimento di diniego concedendo all'interessato un termine di almeno 10 gg per inviare proprie osservazioni; esaminate le osservazioni e ritenute valide viene archiviato il procedimento di diniego. Qualora non pervengano osservazioni o le stesse non vengano ritenute valide, viene disposto il diniego dell'istanza con provvedimento motivato.

 
 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOBUS (N.C.C. BUS).

Il D.lgs n. 395/2000 ed il relativo regolamento d'esecuzione (D.M. n. 161/2005), la L. 218/2003, la L.R. 11/2009 e la L.R.  7/2011 prevedono che le autorizzazioni per il servizio di noleggio conconducente con autobus siano rilasciate alla ditta in possesso dei requisiti di legge modulistica https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go

 
 

AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI ATIPICI.

La L.R. n. 46/1994 prevede il rilascio di autorizzazioni per particolari servizi di trasporto rivolti a soggetti uniti da un rapporto con il committente, il quale si assume totalmente l'onere del servizio. La ditta richiedente, in possesso dei requisiti di legge, deve presentare apposita richiesta allegando il contratto di trasporto stipulato con il committente, contenente l'individuazione dei soggetti a cui è rivolto il servizio (dipendenti di un'impresa, clienti di un centro commerciale o di una struttura ricettiva, ecc.) ed il programma di esercizio (percorso, fermate, orari, frequenza) - vedi modello presente sul sito internet della direzione mobilità e trasporti.
 
Devono essere utilizzati solo autobus di proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta e già immatricolati per il servizio di noleggio o per il servizio di linea. Qualora il servizio di noleggio o di linea fossero stati autorizzati da enti diversi da quello che rilascia l'autorizzazione, deve essere allegato il nulla osta al distoglimento del mezzo.
 

 
 
Ultimo aggiornamento: 11/01/2022 ore 09:50