Modalità di calcolo IMU

Come previsto dal comma 761 dell’art. 1 della Legge 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 

Come si calcola l'imposta?

L'imposta si calcola sul valore degli immobili applicando, sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote fissate annualmente dal Comune, tenendo conto delle eventuali detrazioni e/o riduzioni d'imposta.
 
Il valore degli immobili è detto anche base imponibile.
 

Calcolo per i fabbricati:

  1. la base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta
  2. la rendita va aumentata del 5% (art. 3 comma 48 Legge n. 662/96)
  3. all’importo ottenuto va applicato un moltiplicatore che varia a seconda della categoria catastale dell’immobile (comma 745 dell’art. 1 della L. 160/2019), reperibile nella pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata alla base imponibile e si ottiene così il valore del fabbricato
  4. al valore dell’immobile si applica, sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto passivo, una delle aliquote deliberate annualmente dal Comune e si ottiene così l'imposta annua
  5. l'imposta da pagare è invece quella ottenuta applicando:
    1. la percentuale di possesso
    2. i mesi di possesso
    3. l’eventuale riduzione spettante
    4. l’eventuale detrazione 
 

Calcolo per i fabbricati  appartenenti al gruppo catastale "D", privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati:

  1. Il valore imponibile per questa tipologia di immobili è quello determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per reperire i coefficienti di aggiornamento, si rinvia alla pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata agli immobili con cat. catastale D
  2. al suddetto valore si applica l'aliquota prevista annualmente dal Comune e si ottiene l'imposta annua
  3. l'imposta da pagare è invece quella ottenuta applicando:
    1. la percentuale di possesso
    2. i mesi di possesso
 

Calcolo per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati:

  1. La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta
  2. il reddito va aumentato del 25% (art. 3, comma 51, Legge n. 662/96)
  3. all’importo ottenuto va applicato un moltiplicatore (comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019), reperire nella pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata alla base imponibile  e si ottiene il valore del terreno
  4. al suddetto valore si applica l'aliquota prevista annualmente dal Comune e si ottiene l'imposta annua
  5. l'imposta da pagare è invece quella ottenuta applicando:
    1. la percentuale di possesso
    2. i mesi di possesso
 

Calcolo per le aree fabbricabili:

Per sapere se un area è fabbricabile occorre rivolgersi all’ufficio comunale preposto che è tenuto, su richiesta del contribuente, a rilasciare apposita attestazione.
  1. Il valore imponibile dell’area fabbricabile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici e deve tenere conto di tutti gli elementi che possono modificarne il valore:
    • zona territoriale,
    • ubicazione,
    • indice  di  edificabilità,  
    • destinazione d'uso,  
    • oneri  per  eventuali  lavori  di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
    • prezzi  medi rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di   aree   aventi   analoghe caratteristiche. Per maggiori chiarimenti sull’argomento si rimanda alla pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata alla base imponibile.
  2. al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata annualmente dal Comune e si ottiene l'imposta annua
  3. l'imposta da pagare è invece quella che tiene conto:
    1. della percentuale di possesso
    2. dei mesi di possesso
Il valore venale deve essere dichiarato dal contribuente mediante presentazione della Dichiarazione Ministeriale reperibile nella sezione Modulistica.
Per conoscere le scadenze relative alla presentazione si consulti la pagina Aliquote, calcolo e scadenze.
 
 

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo dell'IMU

Esempio 1:

Unico proprietario di un appartamento locato ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 (aliquota 0,76% + riduzione 25%) con rendita catastale di Euro 1.000,00 
 
Rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota x quota al netto della riduzione imposta (75%) = imposta annua dovuta
1.000,00 x 1,05 x 160 x 0,76% x 75% = 957,60

Esempio 2:

Unico proprietario di un appartamento acquistato per destinarlo ad abitazione principale nel quale per 6 mesi ci sono lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscono l’utilizzo abitativo (aliquota 0,66%) con rendita catastale di Euro 1.000,00 
 
Rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota x mesi di manutenzione/12 = imposta dovuta
1.000,00 x 1,05 x 160 x 0,66% x 6 / 12 = 554,40

Esempio 3:

Unico proprietario di un appartamento che non rientra in alcuna aliquota agevolata (aliquota 1,06%) con rendita catastale di Euro 1.000,00 
 
Rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota = imposta annua
1.000,00 x 1,05 x 160 x 1,06% = 1.780,80
 
Per conoscere le aliquote stabilite dal Comune di Venezia, si rinvia alla sezione Aliquote, calcolo e scadenze
Ultimo aggiornamento: 03/04/2023 ore 12:15