Base Imponibile

pagina aggiornata al 17/04/2020


La base imponibile dell’IMU  e' costituita dal valore degli immobili determinato secondo i commi 745 e 746 dell’art. 1 L. 160/2019 che prevedono quanto segue:
 
 Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle  rendite risultanti  in  catasto,  vigenti  al   1°   gennaio   dell'anno   di imposizione, rivalutate del 5 per cento  ai  sensi  dell'articolo  3, comma  48,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti moltiplicatori:  
  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  4. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  5. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  6. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Le variazioni  di  rendita  catastale  intervenute  in corso  d'anno,  a  seguito  di  interventi  edilizi  sul  fabbricato, producono  effetti  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  o,  se antecedente, dalla data di utilizzo.
 
  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al  momento  della  richiesta  dell'attribuzione della rendita il valore  e'  determinato,  alla  data  di  inizio  di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  applicando  i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze.
  • In caso di locazione  finanziaria,  il valore e'  determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del locatore,  il  quale  e'  obbligato  a  fornire  tempestivamente   al locatario tutti  i  dati  necessari  per il  calcolo.
  • Per  le  aree fabbricabili, il valore e' costituito  da  quello  venale  in  comune commercio al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  medi rilevati  sul  mercato dalla  vendita  di aree   aventi   analoghe caratteristiche

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di recupero  a   norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione  dei   lavori   di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o ristrutturato e' comunque utilizzato.

  • Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando  all'ammontare  del  reddito  dominicale   risultante   in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

 

Ultimo aggiornamento: 17/06/2020 ore 10:51