Noleggio senza conducente (NSC)

                

IMMAGINE ESPLICATIVA DELLA PAGINA (es. Servizi di Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario)

veicoli senza conducente

 
 

NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

In base al DPR n. 481/2001 e all'art. 19 della L. n. 241/1990 così come sostituito dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010, il noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto ad una segnalazione certificata d'inizio attività che ha efficacia immediata dalla presentazione della domanda. La s.c.i.a. deve contenere l'indicazione della regolarità della rimessa indicata sotto il profilo edilizio-urbanistico e della prevenzione incendi (quest'ultima se autorimessa con più di 9 posti).
Deve essere allegato l'elenco dei veicoli e copia della carta di circolazione degli stessi indicante l'immatricolazione per il servizio di noleggio.
Ogni variazione del parco veicoli deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio.
Al ricevimento della s.c.i.a. l'ufficio provvede all'invio di copia alla Prefettura e alla Polizia Municipale per le verifiche sul dichiarato.
In caso di non conformità viene comunicato l'avvio del procedimento di  rimozione degli effetti concedendo all'interessato un termine di  30 gg per inviare proprie osservazioni. Esaminate le osservazioni, se ritenute valide, viene archiviato il procedimento.Qualora non pervengano osservazioni o le stesse non vengano ritenute valide,viene disposta la rimozione degli effetti della s.c.i.a. con provvedimento motivato.
 

 
 
Ultimo aggiornamento: 11/01/2022 ore 09:31