Limitazioni alla circolazione dei veicoli in terraferma dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026
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PER SAPERE IL LIVELLO DI ALLERTA PM10 ATTIVO IN TEMPO REALE, CONSULTA IL BOLLETTINO DI ARPA VENETO
Di seguito si riporta il testo dei divieti, le deroghe e i relativi moduli di richiesta per la circolazione veicolare in TERRAFERMA in vigore dal 1 ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026 previsti dall' Ordinanza n. 776/2025 (apri link per scaricare il testo e gli allegati)
NB: E' possibile di verificare la classe Euro di appartenenza del proprio veicolo inserendo la targa nella sezione dedicata del Portale dell'Automobilista.
1. In caso di nessuna allerta livello 0 - VERDE
(1 ottobre - 19 dicembre 2025 , 7 gennaio - 30 aprile 2026)
1.1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
1.1.1. ciclomotori e motoveicoli Euro 0;
1.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
1.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;
1.1.4. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0 e 1;
1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
1.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
1.1.7. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0 e 1;
2. In caso di allerta livello 1 - ARANCIO e 2 - ROSSO
(1 ottobre - 19 dicembre 2025, 7 gennaio - 30 aprile 2026)
2.1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
2.1.1. ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;
2.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
2.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
2.1.4. autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2;
2.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
2.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
2.1.7. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3 alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2;
3. Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO
(1 ottobre - 19 dicembre 2025, 7 gennaio - 30 aprile 2026) - misura aggiuntiva al livello 2 ROSSO:
3.1.DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal lunedì alla domenica, dalle 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
3.1.1.ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;
3.1.2.autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
3.1.3.autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
3.1.4.autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2;
3.1.5.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
3.1.6.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
3.1.7.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3 alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2;
3.1.8.divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno, per le seguenti categorie di veicoli:
3.1.9.veicoli di cui all’art. 57 (macchine agricole) e art. 58 (macchine operatrici) del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III;
4.Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO valido dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026:
4.1.DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno, per i veicoli di cui all’art. 57 (macchine agricole) e art. 58 (macchine operatrici) del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III;
Ulteriori divieti:
5. Divieto dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;
6. L’ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale della terraferma ad eccezione dei tratti indicati nella tavola allegata per il raggiungimento delle aree a parcheggio;
7. I livelli di allerta 1 ARANCIO, 2 ROSSO e 2 ROSSO PROLUNGATO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell’aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti (Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali) apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l’avvenuto rientro nei limiti di norma;
8. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali (si veda il punto 7), in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
N.B. Le auto elettriche ed ibride, non comparendo tra i divieti succitati, sono sempre autorizzate a circolare.
9. DEROGHE e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:
9.1.autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
9.2.veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
9.3.veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
9.4.veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
9.5.veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
9.6.veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
9.7.veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
9.8.veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
9.9.veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
9.10.veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9.11.veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
9.12.veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed s.m.i. (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
9.13.Veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f), g) e n) del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ;
9.14.Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri ai sensi di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
9.15.veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
9.16.veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (vedi moduli allegati):
9.17.veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
9.18.veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
9.19.veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
9.20.veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9.21.veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
9.22.veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
9.23.veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
9.24.veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell’inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
9.25.veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
9.26.veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
9.27.veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
9.28.veicoli che aderiscono al progetto “MoVe-In” di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;
Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.
10.Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:
Tutte le deroghe con motivazioni sociali, economici, di salute di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 9.9, 9.21 e 9.28, che sono sostituite come di seguito indicate:
10.1.veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto;
10.2.veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
10.3.la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto “MoVe-In” non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;
10.4.veicoli classificati in categoria N, alimentati a diesel di categoria superiore alla 4 impiegati nei fondi PNRR con attestazione rilasciata dal datore di lavoro che giustifichi l’impiego degli stessi pena effetti penalizzanti sull’andamento dei lavori e con il titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
INFO UTILI, PROGETTO MOVE-IN:
Il Comune di Venezia ha aderito al progetto Move-In (acronimo di MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per permettere di circolare senza blocchi orari o giornalieri nelle giornate "verdi" prive di allerta, rispettando un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, che viene assegnato in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Sono promosse modalità innovative per il controllo delle emissioni attraverso il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.
Tutte le disposizioni sono contenute nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29 settembre 2025.
Tutte le informazioni utili sono disponibili nel portale dedicato della Regione Veneto: Progetto MOVE IN per un'aria pulita
Vai all'ordinanza comunale n. 777/2025 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti sul territorio comunale – transito dei veicoli aderenti al progetto “MoVe - In” VALIDA FINO AL 30/09/2028
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o il numero telefonico 041041