L’esercizio del commercio in forma itinerante, da parte degli operatori commerciali e dei produttori agricoli, è vietato nelle aree classificate urbanisticamente come centro storico, sia della città insulare sia della terraferma.
Il divieto si applica alle aree individuate nelle seguenti planimetrie:
Il divieto si estende, inoltre, alle ulteriori aree espressamente indicate dall’art. 30, comma 2, del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche qui di seguito elencate:
- nelle strade di larghezza inferiore a metri 4, nonché nelle aree di incrocio tra strade e nell’area di rispetto degli incroci medesimi individuata in metri 3 di profondità da ogni lato;
- in tutti i parchi e giardini pubblici del territorio comunale, con esclusione di eventuali attività previste dagli Enti gestori dei parchi e dei giardini stessi;
- nei rii, canali e bacini interni, con l’esclusione per i rii ed i canali delle isole di Murano e Burano, dei soggetti autorizzati a vendere i prodotti del proprio fondo ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, consentendo loro di sostare per il periodo necessario alla corretta operazione di ormeggio finalizzata alla vendita;
- nelle strade sulle quali è vietata la circolazione degli automezzi e nelle seguenti zone del Lido e Terraferma, per motivi di viabilità: Piazzale e Gran Viale Santa Maria Elisabetta, Piazzale del Casinò al Lido, Piazzale Ravà, Piazza Ferretto, Piazzetta Matter, Piazzetta Da Re, Piazzale Donatori di Sangue, Piazzetta Battisti, Piazzale Favretti, Via Palazzo, Via San Girolamo, Piazza del Mercato Marghera, area antistante il Casinò di Ca’ Noghera.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale
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