Classificazione delle strutture ricettive

dal 19/05/2020

pagina aggiornata al 13/09/2021

Il quadro normativo di riferimento in materia di attività ricettive è riconducibile alla Legge Regionale del Veneto n. 11/2013 che ha individuato le tipologie di strutture ricettive esercitabili nel territorio regionali; all’interno di ciascuna tipologia sono state introdotte ulteriori distinzioni:
  • strutture ricettive alberghiere: sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria. Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi o hotel, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi.
  • strutture ricettive all’aperto: sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort.
  • strutture ricettive complementari: sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere. Sono strutture ricettive complementari gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed & breakfast, i rifugi alpini che sono ubicati in aree di montagna.
  • strutture ricettive in ambienti naturali, come ad esempio gli alloggi galleggianti, le case sugli alberti, le palafitte, le botti.
  • le locazioni turistiche, ossia gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi.
Una disciplina specifica è riservata all’esercizio dell’attività ricettiva negli Agriturismi.
 
Le caratteristiche di ciascuna tipologia di struttura ricettiva, i criteri di classificazione e le modalità per l’esercizio dell’attività sono disciplinate da provvedimenti regionali.
 
Al riguardo si chiarisce che il Servizio Tributi del Comune di Venezia non ha alcuna competenza in fatto di classificazione delle strutture ricettive, poiché la materia rientra nelle funzioni proprie di Regione e Città Metropolitana.
 
Maggiori informazioni sono pertanto disponibili ai seguenti indirizzi:
Il Settore Tributi del Comune di Venezia è invece competente per quanto riguarda i riflessi fiscali successivi e conseguenti all’avvenuta classificazione, con particolare riguardo all’Imposta di soggiorno.
 
Infatti, l’applicazione della tariffa da riscuotere dai soggetti passivi dell’Imposta di Soggiorno varia a seconda della classificazione attribuita alle varie strutture ricettive.
 
In caso di modifica della classificazione, l’applicazione della conseguente nuova tariffa relativa all’Imposta di Soggiorno, decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di variazione.
 
Nel vocabolario IDS sono reperibili gli opuscoli delle:

 

Ultimo aggiornamento: 13/09/2021 ore 10:38