Agriturismo

dal 19/05/2020

pagina aggiornata al 01/09/2021

In base alla definizione della legge regionale, per agriturismo s’intende l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame.
 
Il Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno individua il presupposto d'imposta nel pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento a carattere temporaneo ubicate nel territorio del Comune di Venezia.
 
La connessione, anche se non prevalente, dell’attività turistica di ospitalità con l’attività agricola principale comporta quindi l’applicazione dell’imposta anche a questo tipologia di strutture per le quali il Comune ha approvato una specifica tariffa di imposta di soggiorno, articolata in relazione al tipo di ospitalità in spazi interni (camere o alloggi o loro combinazione) o esterni/all’aria aperta (agricampeggi).
 
L’attività agricola e quella turistica sono in definitiva collegate dato che si utilizzano le risorse aziendali e territoriali nel fornire il servizio turistico.
L’offerta  del servizio di ospitalità fa annoverare l'agriturismo tra le strutture ricettive pur non essendo questa l’attività prevalente dell’azienda che impiega nel lavoro agricolo o nell’allevamento la maggior parte del tempo.
 
Per approfondimenti:
 
Ultimo aggiornamento: 01/09/2021 ore 10:56