Certificati di Credito Edilizio

ATTENZIONE: POSSONO RICHIEDERE IL CERTIFICATO SOLO COLORO CHE RISULTANO GIA’ INSERITI NEL REGISTRO DEL CREDITO EDILIZIO

Richieste e rilascio CCE solo via PEC

 
DESCRIZIONE
Il certificato di credito edilizio (CCE) è disciplinato dall’art. 36 della legge regionale 11 del 2004, dalle leggi regionali 14/2017 (art. 4 comma 2) e 14/2019 (art. 4 comma 1).
Esso attesta la titolarità di una capacità edificatoria riconosciuta dall’Amministrazione comunale a seguito della realizzazione di interventi di demolizione di opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado e di rinaturalizzazione del suolo.
 
COME FARE LA DOMANDA
La presentazione della domanda può avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: territorio@pec.comune.venezia.it 
In essa vanno indicate le generalità del richiedente e la sua qualità di avente titolo alla richiesta, sulla base dei dati presenti nel Registro del Credito Edilizio Comunale. 
In caso di Ente o Società con personalità giuridica, i dati anagrafici devono riferirsi al titolare o al legale rappresentante e devono essere indicate le generalità dell’Ente o della Società (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA).
Quando la domanda è presentata da un procuratore, da un professionista o da un notaio, alla domanda va allegata la delega del richiedente.
Va allegato inoltre il modulo di “Assolvimento di imposta di bollo” ed una scansione del documento d’identità del richiedente.
 
COSTI
La normativa riguardante i diritti di segreteria (L. 604/1962) prevede l’esenzione da tali diritti soltanto qualora la richiesta sia effettuata da un soggetto pubblico.
Sia la domanda che il certificato devono essere bollati (una marca da bollo da € 16,00 nella domanda e una marca da bollo da € 16,00 nel modulo di “Assolvimento di imposta di bollo”), come disposto dalla Legge n. 147 del 24/12/2013 all’art. 1 commi 591 e 594.
Al momento di presentazione della richiesta di CCE, inoltre, l’utente deve attendere la comunicazione del codice unico di entrata (cosiddetto codice CV), poiché i diritti di segreteria per certificati devono essere versati anticipatamente, nella misura di € 103,00 (deliberazione di Giunta Comunale n. 809 del 30/12/2010) tramite Bonifico bancario a favore del COMUNE DI VENEZIA: Codice IBAN – IT07.Z.03069.02126.1000.000.46021- Servizio di Tesoreria, (causale da indicare obbligatoriamente: CV alfanumerico ottenuto dall’ufficio - 310201/305 - diritti di segreteria su certificati – attenzione: il codice varia ad ogni richiesta di CCE quindi non è ripetibile nel tempo).
Il pagamento senza citazione del codice univoco (CV) potrebbe essere causa di ritardi nella consegna del certificato, dovuta al mancato automatismo di accertamento della somma versata.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della nota contabile e del codice CV da parte dell’ufficio ricevente, senza che sia stato effettuato il pagamento dei diritti richiesti, la domanda sarà archiviata in quanto si ritiene non sussistere più interesse all’ottenimento del CCE.
Si ricorda che la marca da bollo deve essere già presente alla presentazione della domanda di CCE: l’omessa apposizione della marca da bollo comporta l’immediata segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La marca da bollo apposta sulla richiesta dovrà avere data non successiva a quella della richiesta stessa.
 
MODALITA' DI RILASCIO
Il rilascio avviene entro 30 giorni dalla data di ricezione del pagamento dei diritti di segreteria (art. 30 comma 3, D.P.R. n. 380/2001).
Il CCE viene rilasciato in formato digitale (p7m) e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) .
Alla consegna del CCE deve risultare effettuato il pagamento dei diritti di segreteria dovuti, con l’indicazione del codice univoco (CV).
 
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 36 legge regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
  • Art. 4 comma 2 legge regionale 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”
  • Art. 4 comma 1 legge regionale 4 aprile 2019 n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”
  • Deliberazione Giunta Regione Veneto n. 263 del 2 marzo 2020, pubblicata sul BUR n. 30 del 10 marzo 2020 "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019."
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina dell’imposta di bollo).
  • L. 147 del 27 dicembre 2013.
 
DOVE RIVOLGERSI
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Ufficio di Piano
sede di San Marco 3980, Palazzo Contarini Mocenigo a San Luca (3° piano)
Responsabile: Arch. Marco Bordin

orari di ricevimento: previo appuntamento telefonico

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Pagina creata il 14/02/2022
Ultimo aggiornamento: 14/02/2022 ore 13:29