Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

In questa pagina verranno pubblicate le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 47 D.Lgs. 33/2013:
- a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
- a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato), e agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
 
Responsabile dell’irrogazione delle sanzioni è il Responsabile UPD (Ufficio procedimenti disciplinari) per la Dirigenza (presso Direzione Generale art.25 bis Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e servizi)

Ultimo aggiornamento: 23/03/2017 ore 12:41