Corpi idrici

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Per “fossi e/o canali” si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono o attraversano gli immobili e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di presa, di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione ovvero della rete idraulica minore.

2. Per “scoli o scoline” si intendono i cavi di modeste dimensioni e profondità, dove può scorrere acqua, all’interno di fondi coltivati dal proprietario, possessore, conduttore e/o detentore a qualsiasi titolo e sono funzionali alla coltivazione dei terreni.

3. Per “capofosso” si intendono quei particolari fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall’estensione del bacino.

 

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 ore 10:24