Enti pubblici vigilati

Per Enti pubblici vigilati si intendono, ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, gli “enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente”.

Obblighi di pubblicazione art. 22, comma 1, lett a), 2 e 3 D.Lgs. 33/2013


ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (I.P.A.B.):

I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (I.P.A.V.)

I.P.A.B. Opere Riunite Buon Pastore

 

N.B. A decorrere dal 1/1/2026 l'I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona è stata fusa per incorporazione nell'I.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (I.P.A.V.) - v. Decr. Regione Veneto n. 12086 del 30/10/2025.

 

 
Ultimo aggiornamento: 29/01/2026 ore 12:57