Soccorso

Cosa si intende con "soccorso" in Protezione Civile ?

Il soccorso è sicuramente l’attività più evidente di tutto il Sistema di Protezione Civile, dato anche il risalto mediatico che di solito viene riservato agli eventi emergenziali e ai soccorritori. Come abbiamo visto, è però soltanto una tra le attività di protezione civile, come la previsione e la prevenzione.
Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati, diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile

All’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze:

  • le amministrazioni dello Stato
  • le Regioni
  • le Province
  • i Comuni
  • le Comunità Montane

e vi concorrono:

  • gli enti pubblici
  • gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
  • ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata,
  • i cittadini
  • i gruppi associati di volontariato civile
  • gli ordini e i collegi professionali

Oltre alle precedenti, ci sono le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile:

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Forze Armate
  • Forze di Polizia
  • Corpo Forestale dello Stato - CFS
  • Servizi tecnici nazionali
  • Gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto Nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca (in particolare per l’attività di previsione)
  • Croce Rossa Italiana – C.R.I.
  • Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
  • Corpo Nazionale Soccorso Alpino – CNSA (CAI)
  • Organizzazioni di volontariato

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

Per identificare più facilmente quale componente della protezione civile deve mobilitarsi per prima, gli eventi, secondo estensione e gravità, sono classificati in tre tipi.Per ogni evento s'individuano i competenti livelli di protezione civile che devono attivarsi per primi: a (livello comunale), b (provinciale e regionale) e c (Stato).
eventi di tipo A: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
eventi di tipo B: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
eventi di tipo C: calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, per intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
In caso di evento di “tipo c”, che devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la competenza del coordinamentodei soccorsi viene affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può nominare Commissari delegati. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, deliberalo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Il Presidente del Consiglio può emanare ordinanze di emergenza e ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2023 ore 12:52