vocabolario IMU - C

Argomenti trattati:


 

Calcolo IMU

Per calcolare l'imposta dovuta, si rinvia alla:
 
 

 

Cartella di pagamento

La cartella esattoriale è un documento emesso da un "agente della riscossione" per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc. etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

Le somme liquidate dal Comune per imposte, sanzioni e interessi non versate dal contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento, sono riscosse coattivamente tramite Concessionario della riscossione. 

Il ruolo coattivo deve essere formato e reso esecutivo (dal funzionario responsabile del tributo) non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivoa quello in cui l'avviso d'accertamento è stato notificato al contribuente.

Il Concessionario della riscossione notificherà quindi al contribuente la cartella di pagamento per la riscossione della somma dovuta (a tal fine si ricorda che l'ambito di competenza degli agenti della riscossione è provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore).

La cartella di pagamento è predisposta dal concessionario su modello approvato dal Ministero delle Finanze.
In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per viziformali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

 
 

 

Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

Per informazioni riguardanti i Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), consultare la voce del vocabolario IMU dedicata ai:
 
 

 

Classamento

Il classamento dell'unità immobiliare è composto da categoria, classe, consistenza e rendita.

Ai dati identificativi il catasto associa il classamento dell'unità immobiliare; il classamento consiste nell'attribuire a ciascuna unità alcuni dati che, in definitiva, ne determinano il valore fiscale. Il classamento è così composto:

  • Categoria: Ad ogni tipologia e destinazione d'uso dei beni immobili corrisponde una diversa categoria che viene espressa da una sigla; ad esempio ad un'abitazione può esser assegnata la categoria A/2, A/3, A/7, ecc.; i garage corrispondono alla categoria C/6; i magazzini corrispondono alla categoria C/2, ecc

 

  • Classe: Ogni categoria catastale è suddivisa in più classi di merito che riflettono il diverso pregio di unità che appartengono alla stessa categoria ma, o per caratteristiche proprie o a causa della diversa ubicazione, possono essere valutate in misura diversa; si prendano ad esempio due negozi simili della stessa metratura, ma ubicati in zone diverse:
    • il negozio che si trova in centro avrà più valore (e quindi una classe più alta) del negozio periferico, ma per entrambi la categoria catastale sarà C/1;
    • ad ogni classe corrisponde una diversa tariffa: più alto è il numero della classe, maggiore è la tariffa.
 
  • Consistenza: La consistenza è un dato quantitativo che esprime "la grandezza" del bene immobile:
    • le abitazioni vengono "misurate" a vani catastali, arrotondati al mezzo vano: si tenga presente che i vani catastali non corrispondono ai vani fisici ma sono frutto di un calcolo complesso;
    • gli immobili a destinazione commerciale (negozi, garage, magazzini, ecc.) vengono misurati a metri quadrati;
    • gli immobili ad uso collettivo (scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) vengono misurati in metri cubi.
 
  • Rendita: La rendita catastale, espressa in Euro, corrisponde al reddito annuo ritraibile dall'immobile al netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte; per gli immobili ordinari essa viene calcolata moltiplicando la consistenza per la tariffa d'estimo corrispondente alla categoria e alla classe del bene.
 
  • Tariffe d'estimo: Le tariffe d'estimo esprimono la valutazione delle unità immobiliari per unità di consistenza (vano per le categorie del gruppo A, metro cubo per le categorie del gruppo B, metro quadrato per le unità del gruppo C) e sono:
    • distinte per categoria e per classe;
    • diverse per ciascuna Zona Censuaria.
 
  • Zona Censuaria: Il Comune di Venezia è diviso in nove zone censuarie, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso quadro tariffario; questo significa che per la stessa categoria e classe ci sono tariffe (e quindi rendite) diverse a seconda della zona censuaria di appartenenza. Di seguito, la tabella con le zone censuarie con l'indicazione del territorio di riferimento:
zona censuaria
denominazione e descrizione
1^
Centro storico (i sei Sestieri, Sant'Elena esclusa)
2^
Sant'Elena
3^
Giudecca
4^
Lido
5^
Marghera
6^
Murano (isola di Murano con Sant'Erasmo e Vignole)
7^
Burano (comprende l'isola di Burano, Torcello e il litorale del Cavallino)
8^
Pellestrina e isole minori (tutte le isole minori dell'intera laguna)
9^
Mestre e terraferma (tutta la terraferma veneziana eccetto Marghera)
Diamo ora un esempio completo del classamento di un'unità immobiliare:
  • abitazione: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - Categoria A/3 - classe 5^ - vani 6,5 - RC (rendita catastale) Euro 761,67
  • garage: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - Categoria C/6 - classe 7^ - mq 14 - RC (rendita catastale) Euro 124,32
Queste rendite dipendono dalla consistenza moltiplicata per la tariffa d'estimo relativa alla categoria e classe attribuite all'unità immobiliare, e cioè, riprendendo l'esempio precedente:
  • abitazione: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - consistenza vani 6,5 x Euro 117,18 (tariffa A/3 classe 5^) = RC Euro 761,67
  • garage: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - consistenza mq 14 x Euro 8,88 (tariffa C/6 classe 7^) = RC Euro 124,32
Il valore catastale imponibile ai fini fiscali IMU dipende dalla rendita catastale che va moltiplicata per coefficienti diversi a seconda delle diverse categorie catastali degli immobili.

Per cui, continuando con l'esempio precedente, avremo come valore catastale imponibile:

  • abitazione: Rendita Catastale Euro 761,67 x coefficiente 160 = valore Euro 121.867,20 *
  • garage: Rendita Catastale Euro 124,32 x coefficiente 160 = valore Euro 19.891,20*
*N.B. questi valori devono essere aumentati del 5% sia per l'IMU che perl'IRPEF (e fino al 2011 ciò avveniva anche per l'ICI)
 
 
Vuoi conoscere la tua rendita catastale? Collegati al sito:
 

 

Codice tributo

Dal 1/1/2013 i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

codice tributo
descrizione
3912
abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il COMUNE)
3913
fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il COMUNE)
3914
terreni (destinatario il COMUNE)
3916
aree fabbricabili (destinatario il COMUNE)
3918
altri fabbricati (destinatario il COMUNE)
3925
immobili ad uso produttivo cat. D (destinatario lo STATO)
3930
immobili ad uso produttivo cat. D (destinatario il COMUNE)
3923
interessi da accertamento (destinatario il COMUNE)
3924
sanzioni da accertamento (destinatario il COMUNE)

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa presente che il codice Ente per il Comune di Venezia è L736.

Anno 2012

Per conoscere i codici tributo per l'anno 2012 consulta i documenti di seguito riportati:


 

Coefficienti di aggiornamento per fabbricati D

Per reperire i coefficienti di aggiornamento previsti per i fabbricati di categoria catastale D, consulta la pagina del Vocabolario IMU dedicata agli:
 
 

 

Comodato

Codice civile: Art. 1803

“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altrauna cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

Il comodato non è equiparabile al:

 
Si precisa che l'agevolazione per comodato non può essere applicata se nell'immobile risiedono figli minori conviventi con uno dei genitori non legalmente separati.
 

Agevolazione statale

Dal 2016, la legge n. 208/2015 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) e in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori) a condizione che:
  • il soggetto passivo possieda un solo immobile in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
  • il contratto di comodato sia registrato;
oppure
 
  • il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
  • il contratto di comodato sia registrato;
  • l’immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9, sia abitazione principale del proprietario.
 
L'agevolazione decorrere dalla data della stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell’immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.
 
Si chiarisce che il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell’agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. Si precisa però che per i contratti verbali già in essere alla data del 1 gennaio 2016, la registrazione può essere fatta entro il 1° marzo 2016.

Nel caso in cui un fabbricato concesso in comodato risultasse anche storico, la riduzione del 50% della base imponibile è cumulabile con quella prevista per gli immobili storici; quindi la riduzione spettante ammonta al 75% della base imponibile.

 

Precisazioni:

Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione, l’agevolazione non può essere applicata.

Diverso invece è il caso di un soggetto che possiede oltre ai due fabbricati previsti dalla legge (abitazione principale + abitazione concessa in comodato), un’abitazione rurale ad uso strumentale adibita ad abitazione dei dipendenti. In tal caso l’agevolazione spetta comunque.
Sull’argomento si è espresso il Ministero dell’Economia e Finanze con risoluzione n. 1/2016 pubblicata nella normativa IMU.

Per avvalersi dell’agevolazione statale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.

Per l'anno 2016 la dichiarazione andrà presentata entro giugno 2017 con le modalità che verranno emesse dall'amministrazione finanziaria. Al momento non è possibile utilizzare la procedura informatizzata poiché potrebbe non essere conforme alle suddette istruzioni.
 

Aliquota comunale

Per il 2016, al momento non è ancora possibile determinare in che misura verrà approvata l’aliquota comunale che comunque non potrà essere superiore a quella del 2015.
 
Fino al 2015, l’amministrazione comunale ha previsto un’aliquota IMU-TASI agevolata (TASI zero e IMU al 7,6 per mille) per gli immobili, esclusi quelli in cat. A1, A8 e A9, e relative pertinenze, una per categoria C2 – C6 – C7, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitore-figlio) ivi residenti. Per tale periodo però, non era richiesta la forma scritta né registrazione per il contratto di comodato.

Per avvalersi dell’aliquota comunale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti, presentando l'autocertificazione IMU entro il termine previsto per la dichiarazione IMU. L'autocertificazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.

 
Nel caso di soggetto deceduto o sottoposto ad amministrazione di sostegno, gli eredi o l'amministratore di sostegno dovranno utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pubblicata nella modulistica IMU.
 
Con il Portale dei servizi IMU-TASI, è possibile utilizzare la procedura on line di compilazione e invio delle autocertificazioni IMU che permette un inserimento dei dati formalmente corretto. I documenti possono essere stampati o direttamente inviati al Comune di Venezia attraverso la rete ottenendo una ricevuta con numero di protocollo.
Nel caso in cui i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione decadano, il contribuente dovrà presentare la cessazione dei presupposti agevolativi.
 

 

Conciliazione giudiziale

Per informazioni sull'argomento, consulta la pagina degli Istituti a tutela del contribuente dedicata alla:
 
 

 

Condominio - Parti comuni

Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio l'alloggio del portiere, ecc.), il versamento deve essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
 
 

 

Coniuge assegnatario

Per l'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione come previsto dall'art 4 del D.L. 16/2012 comma 12-quinquies
 
Per l'anno 2013, i Decreti Legge n. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, e n. 133/2013, hanno stabilito che non è dovuta l'IMU per questa fattispecie.
 
Dal 2014, non si applica l'IMU alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dalla L. 147/2013 (Legge di stabilità).
 
Per conoscere le aliquote deliberate dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a tale argomento.
 
Consulta sull'argomento la guida pratica IMU e TASI coniuge assegnatario-coniuge separato presente nel vocabolario della sezione TASI.
 

Argomenti correlati:

 
 

 

Consistenza catastale

La consistenza è un dato quantitativo che esprime "la grandezza" del bene immobile.
Le abitazione vengono "misurate" a vani catastali, arrotondati al mezzo vano: si tenga presente che i vani catastali non corrispondono ai vani fisici ma sono frutto di un calcolo complesso; gli immobili a destinazione commerciale (negozi, garage, magazzini, ecc.) vengono misurati a metri quadrati; gli immobili ad uso collettivo (scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) vengono misurati in metri cubi.

 

 

Cooperative edilizie

PROPRIETA' INDIVISA:

E' soggetto passivo dell'IMU la Cooperativa edilizia.

Per l'anno 2013, i Decreti Legge n. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, e n. 133/2013, hanno stabilito che non è dovuta l'IMU per tale annualità.

Dal 2014, non si applica l'IMU per tale tipologia di immobili come stabilito dalla Legge 147/2013.

 
PROPRIETA' DIVISA O INDIVIDUALE:

Sono soggetti passivi dell'IMU i soci della cooperativa dal momento in cui è attribuita la facoltà di utilizzo dell'unità immobiliare. In altri termini, la consegna dell'immobile diviene requisito idoneo a perfezionare una situazione di "possesso" in capo all'assegnatario. Pertanto fino alla data del verbale di consegna dell'immobile, l'IMU è dovuta dalla cooperativa, dopo tale data dal singolo socio assegnatario.
Il socio assegnatario dal momento in cui destinerà l'immobile a propria abitazione principale (normalmente la data di residenza) avrà diritto alle agevolazioni previste per abitazione principale.
 
IN TUTTI I CASI 
Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge.
Riferimenti giurisprudenziali: cass. 22570/2004, cass. 18294/2004, cass. 16751/2004, CTR Lazio 74/21/06
 
Per conoscere le aliquote deliberate dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a tale argomento.
 

Argomenti correlati:

 
 

 

Ultimo aggiornamento: 18/04/2019 ore 10:57