vocabolario IMU - B

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Base Imponibile

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 Decreto Legislativo 06 dicembre 2011, n. 201 che prevedono:
 
  •  per i fabbricati iscritti in catasto, che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  4. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  5. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  6. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
  • per i terreni agricoli, che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 fino al 31/12/2013. Dal 1/1/2014 il moltiplicatore è pari a 75.
 
Per calcolare l'imposta sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, consulta la sezione del vocabolario IMU dedicata all'argomento Terreno condotto direttamente.

Per i Fabbricati privi di rendita catastale, si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati;
 
Per i Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese, il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
 
Per le Aree fabbricabili, la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato. 

 

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Ultimo aggiornamento: 15/11/2016 ore 14:56