Vocabolario ICI - M
Vocabolario tributario M
Maggiore detrazione
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.lgs n. 504/92, nei casi espressamente indicati, il contribuente può godere di una maggiore detrazione sull'abitazione principale di Euro 136,86 mediante presentazione di autocertificazione apposita.
La maggiore detrazione è prevista per coloro che risultano essere proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che si trovano nelle seguenti condizioni:
* titolare di assegno sociale;
* Portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992 ;
* Coniuge/Genitore convivente di portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992;
* Invalidità civile riconosciuta al 100% ;
* Ricoverato in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dell'Amministrazione Comunale.
La maggiore detrazione è legata alla situazione soggettiva del contribuente, per cui un invalido al 100%, comproprietario al 50% con la moglie dell'abitazione in cui vive, ha diritto a detrarsi oltre ai 60.68 Euro a titolo di detrazione per abitazione principale anche gli ulteriori 136.86 Euro. La maggiore detrazione per abitazione principale, si estende alle pertinenze della stessa
Modulistica
Multiproprietà
Il soggetto tenuto al versamento dell'ICI dovuta per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9/11/1998 n. 427 è l'amministratore del condominio o della comunione, come individuato nell'art. 19 della Legge n.388 del 23.12.2000.
Il comma 2 dell'art. 19 prevede, inoltre che, l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.