Versamento

Indice

Anno 2021
Anno 2020

 

Versamento prima rata 2021 di immobili a uso turistico, di intrattenimento e di altre attività economiche in cui i soggetti passivi siano anche gestori

L'art. 6-sexies del DL 22 marzo 2021 n. 41 (articolo aggiunto dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69) ha previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai seguenti soggetti passivi che siano anche gestori:
  • soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione;
  • soggetti titolari di reddito agrario così come definito dall'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi;
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 (queste partite IVA ai sensi del DL 22 marzo 2021 n. 41 non sono tenute al rispetto delle condizioni di seguito indicate).
alle seguenti condizioni: 
 
  • che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
  • i ricavi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) o i compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi) non siano superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 22 marzo 2021 n. 41 (23 marzo 2021).
Soggetti passivi che il DL 22 marzo 2021 n. 41 ha escluso dall'esenzione prima rata IMU 2021:
  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DL 22 marzo 2021 n. 41 (23 marzo 2021); 
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del DL 22 marzo 2021 n. 41 (23 marzo 2021);
  • enti pubblici di cui all'articolo 74 del DL 22 marzo 2021 n. 41;
  • soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 per i seguenti immobili:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
    fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e  relative
    pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
    ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine
    e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
    appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
    campeggi, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta siano anche gestori
    delle attività di tipo imprenditoriale ivi esercitate (gestori con partita IVA) (consulta i chiarimenti anno 2020 relativi ai soggetti che risultano proprietari e gestori di attività non professionali);
  • immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da
    parte di imprese esercenti attività di  allestimenti  di  strutture
    espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a
    spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,
    a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta  siano  anche  gestori  delle
    attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e
    simili, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta siano  anche  gestori
    delle attività ivi esercitate.

 

 

 

Versamento dell’imposta municipale propria 2021 in favore dei proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità

L'art. 4-ter del DL  25 maggio 2021 n. 73 (come convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021) ha previsto l'esenzione IMU anno 2021 per i seguenti soggetti: 
  • persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.
  • persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

 

 

Versamento anno 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3

Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate, come previsto dai:
  • comma 3 art. 78 D.L. 104/2020: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 78 del D.L. 104/2020;
  • comma 1 lettera d) D.L. 104/2020: immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari/soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
 

 

Versamento prima rata 2020 di immobili a uso turistico e altri

Come previsto dall'art. 177 del Decreto Legge n. 34/2020, non è dovuta la prima rata dell'IMU 2020 per i seguenti immobili:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (come previsto dall'art. 78 comma 1 lett. B del Decreto Legge n. 104/2020), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (consulta i chiarimenti relativi ai soggetti che risultano proprietari e gestori di attività non imprenditoriali);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
L'articolo 8 del Decreto Legge n. 157 del 30.11.2020 (Ristori quater) ha sancito che l’esenzione IMU della prima e della seconda rata 2020 relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e titolare dell’immobile trova applicazione in tutti i casi in cui il secondo è soggetto passivo d'imposta, anche se non proprietario del bene. L’esenzione compete pertanto anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o ancora è concessionario di beni demaniali.

 

 

Versamento seconda rata 2020 di immobili a uso turistico e altri

Come previsto dall'art. 78 del Decreto Legge n. 104/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per i seguenti immobili:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
    fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative
    pertinenze
    , immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
    ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine
    e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
    appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
    campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
    delle attività ivi esercitate (consulta i chiarimenti  relativi ai soggetti che risultano proprietari e gestori di attività non professionali);
  • immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da
    parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture
    espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a
    spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,
    a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle
    attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club  e
    simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori
    delle attività ivi esercitate.
 
L’'articolo 9 del Decreto Legge n. 137/2020 ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per una serie di immobili e relative pertinenze in cui si esercitano determinate attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
 
 
L'articolo 8 del Decreto Legge n. 157 del 30.11.2020 (Ristori quater) ha sancito che l’esenzione IMU della prima e della seconda rata 2020 relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e titolare dell’immobile trova applicazione in tutti i casi in cui il secondo è soggetto passivo d'imposta, anche se non proprietario del bene. L’esenzione compete pertanto anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o ancora è concessionario di beni demaniali.
 

 

Versamento prima e seconda rata IMU 2020 - Chiarimenti in merito ai soggetti che risultano proprietari e gestori di attività non imprenditoriali

Si informano i contribuenti che, alla luce dei chiarimenti normativi intervenuti, le agevolazioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio, 2020, n. 34 e di cui all’articolo 78, comma 1, lettera b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria - IMU -  per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi) si applicano a condizione che i proprietari, gestori delle attività ivi esercitate, esercitino una attività economica di natura imprenditoriale. In particolare, quindi: 
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta 
- il termine gestore fa riferimento al fatto che, nell'immobile posseduto, il proprietario/gestore deve esercitare l'attività commerciale corrispondente al codice Ateco attribuito alla medesima attività ed elencate. 
Sono pertanto escluse le locazioni brevi/locazioni turistiche qualora non qualificabili come attività imprenditoriali. 
Quanto sopra deriva dal combinato disposto delle indicazioni contenute nell’allegato B al Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 luglio 2020 che, nel determinare i criteri di rimborso ai Comuni delle minori entrate, fa esplicito riferimento al “requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario” e nell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, che ha precisato che “Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni”. 
In considerazione di quanto sopra, i soggetti passivi non aventi titolo all’esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria potranno regolarizzare la propria posizione relativamente al versamento dell’acconto 2020 ed al versamento del saldo 2020 entro il 31 gennaio 2021, senza necessità di ravvedere le somme dovute.
 

 

Ultimo aggiornamento: 06/11/2023 ore 13:44