Tombinamento e pendenze

ART. 4 DEFINIZIONI

8. Per “tombinamento” si intende la parziale chiusura del fosso o capofosso o canale, e l’apposizione di manufatti per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso, per una lunghezza superiore a ml 8.00, che, garantendo la continuità di scolo e la capacità di invaso, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.

13. Per “pendenza di deflusso” si intende la pendenza necessaria a far defluire normalmente le acque.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 ore 10:27