Terreni agricoli

 
Per terreno agricolo s’intende quello iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (art. 1, comma 741, L. 160/2019).
 
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un  moltiplicatore pari a 135 (art. 1, comma 745, L. 160/2019).
 
Per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti, si rinvia alla pagina del vocabolario IMU dedicata a tale argomento (link in fase di predisposizione).
 
Ultimo aggiornamento: 03/04/2023 ore 11:22