Manifestazioni ed Eventi

Il titolo III del Regolamento (artt 6-11) disciplina le emissioni sonore prodotte da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile:

  • concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, festival, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e manifestazioni a qualsiasi altro titolo con impiego sorgenti sonore con emissioni SUPERIORI ai limiti vigenti purché per tempo limitato
  • attività di intrattenimento ed allietamento TULPS presso Pubblici Esercizi (PE) solo se complementari all'attività principale e per un tempo limitato.

Le emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni sopra citate devono essere autorizzate con apposito provvedimento del Settore competente ogni qualvolta ci sia almeno UNA delle seguenti condizioni:

  • utilizzo di impianti di amplificazione /diffusione sonora in aree esterne,
  • previsione di superamento dei limiti acustici vigenti.

Nell'area di Campo Santa Margherita non sono concesse autorizzazioni in deroga, fatti salvi eventi approvati con DGC per interesse pubblico.

Non necessitano di autorizzazione le emissioni prodotte da:

  • eventi di Capodanno e Redentore fino alle ore 04.00,
  • eventi organizzati dalla Fondazione La Biennale per la Mostra del Cinema fino alle ore 03.00,
  • manifestazioni temporanee con sorgenti sonore mobili ( sfilate, marce di bande musicali, etc.) dalle ore 09.00 alle 22.00,
  • i fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee purché siano contenute entro 45 minuti di durata.

Al di fuori degli orari sopra indicati deve essere richiesta apposita deroga.

Le domande di autorizzazione in deroga vanno presentate almeno 30 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione secondo indicazioni dell'allegato A del regolamento:

  • se manifestazione con durata < o = 12 giorni consecutivi: domanda completa di requisiti previsti con programma dettagliato (giorni-orari), planimetria dell'area/sorgenti/ricettori e descrizione sorgenti e verifiche
  • se manifestazione con durata > 12 giorni consecutivi: oltre alla documentazione di cui sopra, è necessaria DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico) a firma di tecnico acustico. Di seguito l'Elenco Nazionale dei Tecnici competenti in Acustica (apri link).

Il Comune può sempre chiedere una DPIA redatta da tecnico competente.
Nell'autorizzazione il Comune può dare prescrizioni in termini di orari e limiti (art 8-9), nonché prevedere l'adozione di misure di riduzione di impatto acustico (es. localizzazione palco, orientamento sorgenti) ed eventualmente richiedere misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'evento. Inoltre, a seguito di sopralluogo, può modificare le prescrizioni.

ORARI
Le autorizzazioni in deroga possono essere concesse fino alle ore 23.00.
Per i PE, le autorizzazioni in deroga sono concesse:

  • all'interno dei PE, solo in occasione di eventi promossi o patrocinati da Comune o dalle Municipalità,
  • all'esterno dei PE, solo se sussistono entrambe le condizioni:
    •      n. max eventi alla settimana: 1
    •      n. max eventi per anno: 20

Possono essere concesse deroghe per condizioni diverse (orari e condizioni PE) per eventi approvati con DGC per ragioni in generale di interesse pubblico (la Giunta deve indicare gli orari autorizzabili).

LIMITI
Le autorizzazioni sono concesse per valori di immissione in facciata ai ricettori maggiormente esposti di 70 db fino alle ore 23.00 (limiti intesi in Leq a 30 minuti). 
Possono essere concesse deroghe per limiti diversi solo per eventi approvati con DGC per ragioni in generale di interesse pubblico (la Giunta deve indicare i limiti autorizzabili) 

OBBLIGHI
L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti istruttoria e va conservata ed esibita su richiesta.
Il titolare dell'autorizzazione deve adottare tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo il rumore e informare tutti i soggetti del contenuto della deroga.

SANZIONI

  • art. 10, comma 2 e 3 della Legge n. 447/1995 (Legge Quadro per l'inquinamento acustico) 
    2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
    3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro
  • art. 8, comma 3 della Legge Regionale n. 21/1999 (Norme in materia di inquinamento acustico)
    3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
       a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o tempora n e e di cui all' articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00
       b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’ articolo 7, comma 7 ;
       c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’articolo 2, comma 2( 9 ), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00
Ultimo aggiornamento: 03/11/2023 ore 08:40