La retrocessione

La retrocessione è la  "restituzione" (ma sarebbe più corretto usare il termine "riacquisto") dell'area all'espropriato.

La retrocessione può essere totale o parziale.

Si ha retrocessione totale1 nei casi in cui l'opera pubblica non è stata realizzata o cominciata:

  • entro dieci anni decorrenti dalla data in cui il Comune ha preso possesso dell'area;
  • quando, anche prima del termine di cui al precedente punto, risulta impossibile realizzarla.

Si ha retrocessione parziale quando l'opera è stata realizzata, senza però utilizzare tutte le aree espropriate2.

Il procedimento finalizzato alla retrocessione viene avviato su istanza dell'espropriato.

Successivamente l'autorità espropriante accerta che sussistano i seguenti requisiti:

  • che sia decaduta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (nel caso di retrocessione totale);
  • che determinate aree non servano più all'esecuzione dell'opera (nel caso di retrocessione parziale).

Per ottenere la restituzione dell'area l'espropriato deve pagare un corrispettivo concordandolo con l'amministrazione. In caso di mancato accordo il corrispettivo è determinato dall'Ufficio tecnico erariale o dalla Commissione provinciale 3.

I criteri sono gli stessi applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio, con riguardo al momento del ritrasferimento della proprietà dell'area.

 

 

 

 

 


1 T.U., art. 46

2 T.U., art. 47

3 T.U., art. 41

Ultimo aggiornamento: 30/03/2021 ore 14:44