Segnalazioni su eventuale inutilizzo o su situazioni di pericolo arrecate alla navigazione dalla cattiva gestione di uno spazio devono essere segnalate alla Polizia Locale – Servizio Navigazione.
Non vi è possibilità di subentro di altri intestatari, è possibile richiedere la cointestazione della targa a Infrastrutture Venete Srl siti in Piazza IX Martiri n. 1 a Mira (VE)
La concessione è trasferibile solo in caso di voltura ai sensi del Regolamento Cosap:
art. 24 - punto 1, per trasferimento della disponibilità aziendale ivi compreso il ramo d'azienda;
art. 26 - punto 5, per decesso del titolare della concessione, in qualità di erede.
Si fa presente che in caso di trasferimento della disponibilità aziendale ivi compreso il ramo d'azienda devono essere presentate apposite domande munite di marca da bollo al Protocollo Comunale, tali domande devono essere corredate con copia dell'atto di trasferimento/comodato/affitto/compravendita della disponibilità aziendale (ivi compreso, eventualmente, il ramo d'azienda) con cessione di beni strumentali cui le concessioni sono pertinenti. Subentri da diporto per uso privato su concessioni intestate a ditte cessate non sono possibili, tali posti devono essere rinunciati e verranno poi messi a bando, se la concessione fosse accessibile da porta d'acqua o riva privata di proprietà, il posto deve essere comunque rinunciato dalla Ditta e deve essere presentata nuova domanda dal proprietario o da altro titolato.
Subentri da diporto per uso privato su concessioni intestate a ditte cessate non sono possibili, tali posti devono essere rinunciati e verranno poi messi a bando, se la concessione fosse accessibile da porta d'acqua o riva privata di proprietà, il posto deve essere comunque rinunciato dalla Ditta e deve essere presentata nuova domanda dal proprietario o da altro titolato
Potrei avere informazioni utili sul pagamento del canone?
Premesso che la gestione della contribuzione dei canoni delle concessioni spazi acquei non sono di competenza dell’Ufficio Spazi Acquei ma sono in capo all’Ufficio Tributi -C.po Manin San Marco 4030 - Tel. 041/2744090 ,mail:
cosap.venezia@comune.venezia.it, pec:
dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it
Si invita in alternativa ad accedere al portale DIME per usufruire di tutti i servizi che la piattaforma offre (verifica della posizione contributiva e pagamento dei relativi ruoli emessi), è sufficiente essere in possesso del codice titolare e di P.I/C.F.:vai al
servizio pagamento.
Quali sono le norme che regolano la circolazione in Ztl?
La normativa vigente in materia di diporto commerciale è disciplinata dall' art. 21 dell'Ordinanza comunale 274/2015 "Testo unico traffico acqueo" vedi pagina
Normativa traffico acqueo, che prevede il divieto di circolazione all’interno della zona a traffico limitato a tutte le unità da diporto destinate e utilizzate a uso commerciale. Unica eccezione, ai sensi dell'ordinanza 262/2008, è prevista per quelle unità utilizzate da ditte o imprese che al 30/04/2008 avessero sede principale operativa in ZTL e concessione di spazi e/o specchi acquei in ZTL; solamente a queste attività "storiche" si consente la circolazione (esclusivamente attraverso il tragitto più breve da e per lo spazio acqueo). Mentre è vietata la circolazione all’interno della zona a traffico limitato a tutte le unità da diporto impiegate in attività di noleggio occasionale ai sensi dell’art. 49-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”. Le regole di circolazione acquea vigenti (in particolare art. 24 dell'ordinanza comunale n. 274/2015 "Testo Unico Traffico Acqueo") in caso di interventi di emergenza, con i segnali regolamentari attivati, è possibile transitare nell'area ZTL lagunare senza limiti di orario. Diversamente la possibilità di circolazione (orari e percorsi) dipende dalla categoria di trasporto assegnata alla vostra unità con l'immatricolazione: trasporto cose e persone (contrassegno comunale "C"), trasporto persone in conto proprio (contrassegno comunale "P").
Si può transitare all’interno della Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico e isole?
Ai sensi dell’Ordinanza n° 274 del 2015, solo le unità da diporto di proprietà di residenti del Centro Storico di Venezia e Isole e i titolari di concessione di spazio/specchio acqueo rilasciata dal Comune di Venezia.
Quali sono i limiti dimensionali per il transito in Centro Storico di Venezia?
La circolazione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue Isole o concessionari di spazi/specchi acquei è limitata alle unità con larghezza massima (baglio massimo) non superiore di m. 2,40 per tutti i canali della ZTL ad eccezione dei canali di San Pietro di Castello, Canale di San Giovanni dei Battuti di Murano, in Canal Grande nel tratto compreso tra il Ponte della Costituzione e il ponte della Ferrovia, e del Rio del Ponte Longo alla Giudecca dove la larghezza massima consentita non potrà superare m. 3,00 (Ordinanza n° 274 del 22 aprile 2015 art. 19). La larghezza massima per il transito nei canali è visionabile al link:
pagina cartografia e viabilità.
Quali sono le soste a tempo individuate in centro storico e quali sono i termini di utilizzo?
Per quanto concerne la sosta presso gli spazi sosta a tempo e le rive sosta a tempo, che si trovano all'interno della (ZTL-ICS), si informa che al momento non sono a pagamento.
Fino a quanti anni si può esercitare l'attività di gondoliere?
Il titolare decade dalla licenza al compimento del 65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno.
La licenza può essere anche tenuta a casa?
No, la licenza deve essere sempre tenuta nei documenti di bordo all’interno del natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi di vigilanza.
La licenza ha scadenza?
La licenza è soggetta a rinnovo quinquennale; ove il rinnovo non sia chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare la licenza dopo la loro scadenza, fino a quando la stessa non sia rinnovata dall’Amministrazione. La mancata richiesta di rinnovo della licenza entro sei mesi dalla
data di scadenza della validità della stessa, comporta la sua automatica decadenza. L’Amministrazione comunicherà tempestivamente il termine ultimo entro il quale presentare la domanda di rinnovo di licenza senza incorrere nella loro decadenza, determinando, ove necessario, un ulteriore termine di trenta giorni.
Le licenze posono essere trasferite?
Le licenze possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nello specifico ruolo ed in possesso di autorizzazione da sostituto rilasciata dal Dirigente comunale competente, ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, quando il titolare si
trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 del presente Regolamento, salvo in caso di conduzione famigliare.
I gondolieri o sandolisti possono essere sostituiti?
I titolari di licenza di gondoliere possono essere sostituiti temporaneamente solo da persona iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 2 comma 1 lettere b, c, d, e, f, g, i, n, o, p e dell'autorizzazione di sostituto di cui al successivo punto 4bis, rilasciata dal competente ufficio comunale.
Quanti passeggeri si possono imbarcare nelle gondole o traghetti da parada?
Nelle gondole in servizio pubblico non di linea possono imbarcarsi al massimo n.5 passeggeri. Nelle gondole o barchette in servizio “da parada” possono imbarcarsi al massimo n. 12 passeggeri.
E' sempre consentito il transito per i canali per il trasporto in conto proprio di cose e persone? ci sono limitazioni?
Le Unità a motore adibite a trasporto cose aventi stazza lorda non superiore a quindici tonnellate, nel rispetto delle successive limitazioni dimensionali e di circolazione, in tutti i rii e canali nella zona a traffico limitato e previa tenuta a bordo d’idonea documentazione attestante la natura del trasporto in essere, è consentito circolare nei giorni feriali dalle ore 04.00 alle ore 22.00, e i festivi dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Dove sono visualizzabili le tariffe?
Presso il pontile deve essere esposta in modo visibile una tabella recante l'indicazione delle tariffe minime e massime praticate per i servizi a tempo o viaggio. Tali tariffe sono determinate a norma dell’art.13 del Regolamento.
Dove avviene l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri?
Le operazioni di imbarco dei servizi di noleggio con conducente, acquisiti ai sensi dell'art.14, comma 1), devono essere effettuate esclusivamente dai natanti autorizzati dal Comune di Venezia, negli approdi appositamente allestiti nel territorio comunale stesso.
Come si usufruisce del servizio?
Tale servizio è obbligatoriamente erogato su chiamata, contattando il call center della polizia municipale al numero 041-2747332
Dove avviene l'imbarco e lo sbarco?
I mezzi autorizzati al trasporto pubblico non di linea di persone a mobilità ridotta possono effettuare le operazioni di imbarco/sbarco presso i pontili comunali (stazioni taxi e noleggio), i pontili galleggianti ULSS 3 Serenissima ed i pontili adibiti ai servizi di linea (ACTV) nelle acque interne e marittime della città.
E' possibile un servizio di accompagnamento da casa al mezzo di trasporto?
Si, per gli utenti che hanno bisogno di usufruire del servizio di accompagnamento dal domicilio della persona al luogo dove si trova il mezzo di trasporto, visitare per maggiori informazioni la pagina del
trasporto dedicato.
Chi esercita il Servizio?
Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
Quando decade la licenza?
La licenza decade al compimento del 60° anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del 67° anno di età, previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo
quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S.
I titolari possono essere sostituti alla guida?
Si possono essere sostituiti. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina. A tal fine la assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base a un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi.
Questa pagina fa parte della:
clicca sull'immagine per la Carta dei Servizi - WebCarta
Per segnalazioni, reclami e richieste di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME - voce "Segnalazioni"