Eredi

pagina aggiornata al 24/04/2020


L'art. 15 comma 2 della legge n. 383 del 18/10/2001 ha eliminato l'obbligo dichiarativo da parte dell'erede ed i legatari.
L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Rimane l'obbligo dichiarativo per tutte le informazioni non contenute nella dichiarazione di successione.

Il decesso del proprietario dell'immobile determina il trasferimento della titolarità dell'immobile a favore degli eredi testamentari o legittimi.
Una volta apertasi la successione l'eredità si acquista con l'accettazione con effetto ex tunc (art. 469c.c.)

Ai fini IMU i chiamati all'eredità, anche se non hanno ancora accettato, sono  tenuti pro quota ad effettuare il versamento dell'imposta entro le previste scadenze.

L'imposta deve essere determinata da ciascuno proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.  Il mese durante il quale il possesso  si  è  protratto  per più della metà dei giorni di cui il  mese  stesso  è  composto  è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni  di  possesso risultino uguali a quelli del cedente.

In mancanza del versamento debbono ravvedersi, per evitare l'applicazione della sanzione per il ritardato pagamento.

Se successivamente qualche erede dovesse rinunciare, chiederà il rimborso di quanto versato.

Eventuali accrescimenti di quota a carico degli altri coeredi comporteranno invece un obbligo di conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta da ciascun erede da versare,  entro la successiva scadenza, senza applicazione di sanzioni.

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021 ore 13:42