Enti pubblici vigilati

Per Enti pubblici vigilati si intendono, ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, gli “enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente”.

Obblighi di pubblicazione art. 22, comma 1, lett a), 2 e 3 D.Lgs. 33/2013


ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (I.P.A.B.):

I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti

I.P.A.B. Istituzioni di ricovero e di educazione Venezia – I.R.E.

I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona (Colonia Alpina San Marco)1

I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti

I.P.A.B. Opere Riunite Buon Pastore

1(nata dalla fusione per incorporazione dell’I.P.A.B. Centro di soggiorno per il benessere della Persona Colonia Alpina San Marco nell’I.P.A.B. Istituzione Veneziana, avvenuta con Decreto del Direttore Della Unita' Organizzativa Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento della Regione Veneto n. 13 del 3/11/2016)

 
  • aggiornamento pagina 17 marzo 2017
Ultimo aggiornamento: 17/03/2017 ore 12:42