D.M. n. 45/2023 - Indicazioni per Interventi che non necessitano di valutazione 242ter del Dlgs 152/2006 nel SIN di Venezia Porto Marghera
Per gli interventi nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera (DM 24.04.2013), che rispondono alle caratteristiche dell’art. 5 DM n. 45 del 26/01/2023, è obbligatoria la presentazione di relazione tecnica asseverata ai sensi dell’art. 19 legge 241/1990, con l’istanza di titolo abilitativo.
In entrambi i casi gli uffici del Servizio Valutazioni ambientali saranno interpellati in endoprocedimento dagli uffici comunali interessati per la verifica di competenza, poiché:
- le modalità di controllo previste dall’art. 11, c.2. della DGR 849 del 29 luglio 2025, relativamente alla verifica in ordine alla qualificazione degli interventi, e alla competenza diretta dell’autorità procedente.
- questa amministrazione risulta Autorità procedente ai sensi dell’art. 2, c.1 “amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo”
Pertanto:
In applicazione all’articolo 5, con la presentazione dell’istanza dovrà essere SEMPRE allegata la relazione tecnica asseverata (ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.), necessaria a questa autorità procedente per la verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all’art 5, DM 45/2023 nonché inviata agli Enti di cui al comma 3 dell’art 5.
Quali gli interventi e opere sono previste dall’art 5
Gli interventi ed opere che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (ex art 242ter Dlgs 152/2006) e che possono essere realizzati mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da comunicare all’Autorità Procedente sono di seguito elencate:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.
Per effettuare una verifica, consultare la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera (DM 24.04.2013)
Per informazioni, scrivere a: valutazioni.ambientali@comune.venezia.it
Cosa compilare
- sempre, per gli art 5, la relazione tecnica asseverata.
Non c’è modulistica preimpostata. La relazione deve essere redatta ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e contenere l’asseverazione (firmata e datata da un tecnico abilitato) della tipologia di interventi e opere di cui all’art 5 comma 1 e il rispetto delle relative condizioni, ove previste.
Solo per le manomissioni di suolo pubblico in ambito comunale
Modulistica per la presentazione delle istanze di MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO IN AMBITO COMUNALE