Canone sugli scarichi reflui in laguna (L.206/95)

La legge speciale per Venezia n 206 del 1995 (art. 1 comma 4 bis) ha stabilito che i proventi derivanti dai canoni degli scarichi civili e delle aziende artigiane e produttive, turistiche e ricettive e della ristorazione siano versati direttamente al Comune di Venezia a decorrere dal 1 gennaio 1995 per ottemperare ai fini della legge, intitolata "interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienici sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e Chioggia".

Con D.C.C. 283/96 il Consiglio comunale ha approvato l'accordo di Programma fra Comune e Provveditorato alle Opere Pubbliche per determinare le modalità di applicazione del canone. L'art 3 dell'accordo ha previsto che la determinazione delle tariffe fosse fissata con delibera di Giunta in base al consumo idrico ed ai criteri definiti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dal Comune nell'accordo stesso. L'accordo ha stabilito che l'applicazione del canone sia estesa a tutte le utenze, anche quelle non regolarizzate e a chiunque versi nei rii o nelle opere di collettamento pubblico non dotati di impianti di depurazione finale in virtù dell'analogia con il canone previsto dalla legge statale Merli n.319 del 1976 (per le opere di colletta mento delle acque usate e per il loro trattamento di depurazione), considerato "che per depurazione si intendono i processi di mineralizzazione e sedimentazione che hanno luogo nei rii veneziani che, infatti, richiedono periodicamente interventi di manutenzione a carico dell'ente pubblico e i processi analoghi che, a monte degli scarichi in rio, avvengono nelle fosse settiche, quando esistenti". Con D.G.C. n. 2000/1997 la Giunta determinava i canoni, incaricando l'azienda ASPIV (oggi Veritas)  alla riscossione dei canoni a decorrere dal 01/01/95.

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Ultimo aggiornamento: 23/10/2023 ore 08:39