Valore esiguo delle cose usate

Determinazione del valore esiguo delle cose usate.

Viene determinato in euro duecentocinquanta (€ 250,00) l’importo entro il quale considerare esiguo il valore delle cose usate richiamate dagli artt. 120 e 128 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773.
Per le stesse cose usate di valore esiguo resta, pertanto, esclusa l’applicazione dell’art. 128 dello stesso T.U., circa l’obbligo del compimento delle operazioni commerciali con persone provviste di documento d’identità e di annotazione di tali operazioni su apposito registro.
Disposizione dirigenziale prot. n. 2017/29944 del 18/01/2017.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2017 ore 00:05