FAQ del Censimento popolazione

INFORMAZIONI GENERALI
È obbligatorio rispondere alla rilevazione?
Rispondere è obbligatorio, come previsto dal Programma Statistico Nazionale. Per legge, l’obbligo interessa i singoli componenti delle famiglie censite, che devono compilare e trasmettere, in modo completo e veritiero, il questionario predisposto dall’Istat.
In caso di mancata osservanza di tale obbligo è prevista una sanzione?
Se i cittadini intervistati non rispondono alle domande per cui hanno l’obbligo di risposta, possono ricevere una sanzione, come previsto dalla legge.
La compilazione del questionario garantisce il segreto statistico sui dati raccolti?
I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e in modo tale che non sia possibile alcunriferimento a persone identificabili.
È tutelata la riservatezza dei dati raccolti?
La riservatezza è tutelata e garantita da tre fattori: il segreto statistico, il regolamento europeo (normativa GDRP) e la legge italiana (Codice in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni). L’Istat può usare i dati raccolti solo a fini statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle, che non consentono in alcun modo di fare riferimenti a persone identificabili.
 
A chi posso chiedere ulteriori informazioni sulle rilevazioni?
Per compilare il questionario del Censimento con l'aiuto di un rilevatore/operatore comunale è necessario prendere un appuntamento con:
  • Ufficio Comunale di Censimento/Ufficio Statistica tel. 0412747790
  • Centro Comunale Rilevazione contact center DIME  tel. 041041 specificando la sede nella quale ci si vuole recare:
    - Venezia (Sportello Polifunzionale URP) San Marco 4137
    - Lido (Ufficio anagrafe) via Sandro Gallo 32
    - Mestre (Sportello Polifunzionale URP) Via Spalti 28

Il servizio di assistenza alla compilazione del questionario è gratuito.

 

LE PAROLE DA CONOSCERE
Cosa si intende per “persone residenti nel Comune”?
I residenti nel Comune sono i cittadini che vi abitano abitualmente (Codice Civile, art. 43, primo comma, e Regolamento Anagrafico, art. 3, primo comma).
La residenza è uno stato di fatto che va riconosciuto anche se la persona, per qualsiasi motivo, non è iscritta all’Anagrafe dei residenti nel Comune.
Cosa si intende per “persone dimoranti abitualmente in un indirizzo e/o nel Comune”?
Le “persone dimoranti abitualmente in un indirizzo e/o nel Comune” sono quelle che hanno permanenza stabile in quel luogo e nel quale vivono la propria vita familiare e sociale. La dimora abituale, insieme alla coabitazione e alla presenza di vincoli tra componenti, definisce la famiglia del Regolamento Anagrafico applicato nei censimenti. Chi dimora abitualmente in un Comune deve iscriversi all’Anagrafe di quel Comune.
Qual è la definizione di “famiglia adottata” nell’ambito delle rilevazioni censuarie?
La definizione di “famiglia adottata” per le rilevazioni censuarie è quella contenuta nel Regolamento Anagrafico (art. 4 del D.P.R.223/1989): un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune (anche se non sono ancora iscritte nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune medesimo). L’assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia, sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso Comune, sia che si trovi in un altro Comune o all’estero.
Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.
 

 

 

 

Fonte: Istat http:// www.istat.it

Ultimo aggiornamento: 12/08/2025 ore 13:09