Vendita di prodotti alimentari non deperibili in rivendite di generi di monopolio e punti vendita di quotidiani e periodici

Disciplina della vendita di prodotti alimentari non deperibili da parte dei titolari di rivendite di generi di monopolio e di punti vendita di quotidiani e periodici

Viene consentita la vendita, in quanto prodotti alimentari non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, e quindi compresi nei pastigliaggi, anche di snack e patatine in confezione monoporzione con le seguenti modalità:

  • è consentita la vendita di “bibite in lattina, tetra pack o bottiglietta con esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e del latte e dei suoi derivati, patatine e snack in confezione monoporzione” da parte dei rivenditori di generi di monopolio e dei rivenditori di quotidiani e periodici anche se non in possesso del requisito professionale e senza la presentazione della SCIA per l’aggiunta di settore alimentare fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ailocali ed alle attrezzature utilizzate;
  • tale vendita potrà essere esercitata esclusivamente all’interno del locale o chiosco e non potrà essere posta alcuna attrezzatura all’esterno dello stesso;
  • la superficie utilizzata per i suindicati prodotti non potrà superare i 2 mq. per i rivenditori di generi di monopolio e 1 mq. per i rivenditori di quotidiani e periodici.
Ulteriori indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari sono contenuti nella nota Protocollo n° 372011 del 24/08/2022 della Regione del Veneto

 

Ultimo aggiornamento: 28/08/2022 ore 13:38