Rateizzazione somme accertate

A seguito della notifica di avvisi di accertamento, il contribuente può richiedere, utilizzando apposito modello reperibile nella sezione modulistica, la rateizzazione delle somme dovute in un numero massimo di:
  • 12 rate mensili per importi fino ad € 3.000,00.
  • 24 rate mensili per importi da € 3.000,01 ad € 6.000,00.
  • 36 rate mensili per importi da € 6.000,01 ad € 9.000,00.
  • 48 rate mensili per importi da € 9.000,01 ad € 12.000,00.
  • 60 rate mensili per importi da € 12.000,01 ad € 15.000,00.
  • 120 rate mensili per importi superiori a € 15.000,00.
Ciascuna rata mensile deve essere pari o superiore ad € 25,00.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato del 1,5% con maturazione giorno per giorno.
I versamenti effettuati saranno imputati prima al pagamento di eventuali sanzioni, interessi, spese di notifica ed altri oneri e, successivamente, al tributo.
 
Requisiti per l'accesso alla rateizzazione
La rateizzazione può essere concessa se sussistono i seguenti requisiti:
  • Presenza di situazioni particolari di difficoltà che devono essere motivate dal contribuente.
  • Le somme da rateizzare sono superiori ad € 100,00.
  • La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (ovvero entro i termini per presentare ricorso).
  • Presentazione di una cauzione anche costituita da garanzia in presenza di debiti tributari superiori ad € 35.000,00 e/o qualora le rate siano superiori a 60.
 
Revoca della rateizzazione
Il contribuente, in caso di impossibilità momentanea a pagare le rate secondo il piano di rientro, può richiedere una sola dilazione di ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate.
 
Qualora non sia stata presentata la richiesta di ulteriore dilazione ed in caso di mancato pagamento di due rate, la rateizzazione sarà revocata e sarà avviato il procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta.
In questo caso, è preclusa la concessione di rateizzazioni a favore del debitore, anche se riferite a imposte e tributi diversi o a diverse annualità.
 
 
Requisiti per la presentazione della cauzione anche sotto forma di garanzia
Nel caso in cui il contribuente richieda di dilazionare le somme dovute in più di 60 rate e/o qualora i debiti nei confronti del Comune o suoi enti partecipati siano superiori ad € 35.000,00, è necessario presentare una cauzione.
 
La cauzione può essere costituita da garanzia, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da aziende di credito e imprese di assicurazione abilitate (art. 1 L. 348/1982), di insindacabile gradimento del Comune.
La garanzia deve prevedere:
  • La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
  • La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
  • L'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
  • La validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia.
  • Il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.
Ai fini della verifica della soglia di debito per la presentazione della cauzione, vengono considerate tutte le somme dovute e non ancora pagate dal contribuente e non garantite da cauzione, per imposte e tributi. Sono prese in considerazione le somme dovute al Comune di Venezia, anche affidate in riscossione a proprie società partecipate, comprese le somme iscritte a ruolo ed eventuali importi rateizzati e non ancora versati.
Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 ore 11:52