Beni immobili confiscati - art. 48 del D. Lgs. 159/2011 "Codice Antimafia"
L’art. 48 del Codice Antimafia dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della Provincia, della Città Metropolitana o della Regione.
Gli enti territoriali assegnatari dei beni sono tenuti, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c), a formare e pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Ente un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, da aggiornarsi periodicamente.
In calce alla pagina si rende disponibile l'elenco aggiornato dei beni trasferiti al Comune di Venezia e delle rispettive destinazioni impartite.