Addizionale IRPEF

La compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF è regolata dal Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche. Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal Decreto Legislativo n. 23/2011 e dai Decreti Legge n. 138/2011 e 201/2011.
 
Scadenze e Modalità di versamento
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
Acconto
E' stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. L'aliquota da utilizzare è quella vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l'anno in corso non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
 - per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilatia quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per i percettori di redditi da pensione l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo
- per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e redditi da pensione, la determinazione e il pagamento dell'addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Saldo
- per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilatia quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986,  n. 917, nonché per i percettori di redditi da pensione il saldo dell'addizionale è determinato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta
- per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e redditi da pensione,la determinazione e il pagamento a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Come fare per il versamento
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24 (per i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e redditi da pensione, il versamento è effettuato dal sostituto di imposta).

Per i versamenti a favore del Comune di Venezia, il Codice Ente da indicare è L736.

I codici tributo sono i seguenti:

acconto
3843
saldo
3844
interessi pagamento dilazionato
3857
interessi sul ravvedimento
1998
sanzione (ravvedimento)
8926
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, si consiglia di fare riferimento alle istituzioni dell'Agenzia delle Entrate reperibili nell'apposito sezione del sito Internet www.agenziaentrate.it.
 
Controlli in sede di dichiarazione dei redditi per i percettori di redditi di lavoro dipendente, assimilati e da pensione.
In sede di dichiarazione dei redditi, i soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente, assimilato o redditi da pensione, devono controllare che il sostituto d’imposta abbia correttamente determinato e riportato l’addizionale comunale all’irpef negli appositi campi del modello CUD.
Se l’importo non è stato determinato correttamente o se sono stati riportati, nel campo riservato al domicilio fiscale, dei Codici Comune errati (ad esempio B273 Burano, C647 Chirignago, D515 Favaro Veneto,  E845 Malamocco, F159 Mestre, F807 Murano, G425 Pellestrina, M154 Zelarino) anzichè il Codice Comune corretto L736 Venezia, il percettore ha l’obbligo di presentare il modello 730 al fine di provvedere ai relativi conguagli.
 
Rimborsi
Le domande di rimborso relative all'addizionale comunale IRPEF devono essere presentate agli uffici locali dell'AGENZIA DELLE ENTRATE competenti per territorio.
 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare una mail all'indirizzo bilancio@comune.venezia.it o contattare il Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto (tel. 041/2748438-8396)
Ultimo aggiornamento: 29/11/2022 ore 16:15