Assicurazione del personale

Assicurazione Istat del personale della rete di rilevazione territoriale

Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'Istat ha stipulato una polizza antinfortunistica per tutto il personale esterno all’Istituto a copertura delle attività censuarie effettuate sul territorio.

Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità permanente, subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi ricoperti e svolti secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari Istat. L’assicurazione ha carattere aggiuntivo rispetto all’assicurazione infortuni connessa al contratto di lavoro di ciascun dipendente o collaboratore reclutato secondo una delle modalità previste dall’art.1 comma 235 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni in merito al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

La polizza assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione.

Modalità e tempi di denuncia del sinistro

Nel caso si verifichi il sinistro assicurato nell’espletamento delle attività censuarie per il personale coinvolto nella rete comunale, il Responsabile dell’UCC deve inoltrare:

  • la denuncia del sinistro all’Ente competente secondo i tempi e i modi previsti nel contratto sottoscritto tra il Comune e il personale della rete comunale;

  • la denuncia di sinistro all’Istat secondo i tempi e le modalità di seguito indicate.

Il Responsabile dell’UCC deve, in particolare:

Il rispetto della procedura indicata permetterà all’Istat, dopo le opportune verifiche, di poter inoltrare alla Compagnia di assicurazione la documentazione necessaria per l’apertura ufficiale della pratica. L’Assicurato, o chi per lui, verrà contattato dalla Compagnia per i successivi adempimenti.

Ogni aggiornamento della prognosi che eventualmente allunghi il periodo di inabilità temporanea prevista da precedente certificato va comunicato di volta in volta fino alla avvenuta guarigione o all'accertamento della natura "permanente" dell'invalidità stessa.

Qualora l’infortunio cagioni la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, l’evento deve essere comunicato alla Società assicuratrice il più presto possibile, da parte di chiunque vi abbia interesse.

L’Assicurato, i familiari o aventi causa, devono consentire la visita di medici nominati dalla Società assicuratrice e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato verso la Società stessa.

Se l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, non adempiono intenzionalmente all’obbligo della denuncia e agli altri doveri di cui sopra, perdono il diritto all’indennità; se l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto non adempiono colposamente a tali obblighi, la Società assicuratrice, dimostrata l’azione colposa, può ridurre la somma in ragione del pregiudizio sofferto.

Ai fini della copertura dell’evento assicurato, il Responsabile dell’UCC dovrà fornire all’Istat le notizie specificate al punto 4.2 della presente circolare.

Contenuti della denuncia del sinistro all’Istat

La denuncia di sinistro presentata dal Responsabile dell’UCC deve contenere tutte le informazioni utili all’individuazione esatta dell’Assicurato, del nesso di causalità dell’evento con le attività connesse alla rilevazione censuarie e, in generale, tutte le notizie e i certificati ritenuti utili per la corretta e positiva definizione della pratica assicurativa. Si forniscono qui di seguito gli elementi che devono essere sempre presenti nella denuncia di infortunio:

  • data, ora e località del sinistro;

  • nominativo dell’infortunato e sua qualifica e mansioni in relazione alle operazioni censuarie, nonché recapiti di riferimento;

  • dichiarazione del Responsabile dell’UCC che l’evento si è verificato in esecuzione delle operazioni censuarie;

  • certificato di pronto soccorso e tutti i certificati medici idonei a dimostrare caratteristiche e gravità dell’infortunio;

  • tutta la documentazione medica quale certificati di malattia, certificato di fine malattia e tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Eventi coperti e indennizzo

L’assicurazione esplica i suoi effetti anche se la morte o l’invalidità permanente si verificano entro due anni dall’evento ma in conseguenza di esso. La copertura assicurativa opera durante tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione e anche a piedi, dall’abitazione dell’assicurato o dal luogo di lavoro, a qualsiasi luogo ove si rechi per svolgere le attività lavorative connesse alle operazioni censuarie.

Si precisa che la Società assicuratrice liquida l’indennità soltanto per le conseguenze dirette ed esclusivamente in dipendenza all’infortunio, indipendentemente quindi da malattia o da difetti fisici, preesistenti o sopravvenuti.

L’Assicurato, inoltre, deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla stessa Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione.

Completata la fase istruttoria e svolti gli accertamenti del caso, la Società assicuratrice calcola l’indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 ore 13:13