Principi generali e obiettivi del programma
1. La Giustizia Riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:
- la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli;
- l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato de della persona indicata come autore dell'offesa;
- il coinvolgimento della comunità nei programmi di G. R.;
- il consenso alla partecipazione ai programmi di G. R.;
- la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di G. R.;
- la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
- l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di G. R.;
- la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.
2. I programmi di Giustizia Riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità
3. L'accesso ai programmi di Giustizia Riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.
4. L'accesso ai programmi di Giustizia Riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.