Principi generali e obiettivi del programma

1. La Giustizia Riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

  • la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli;
  • l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato de della persona indicata come autore dell'offesa;
  • il coinvolgimento della comunità nei programmi di G. R.;
  • il consenso alla partecipazione ai programmi di G. R.;
  • la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di G. R.;
  • la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
  • l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di G. R.;
  • la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.

2. I programmi di Giustizia Riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità

3. L'accesso ai programmi di Giustizia Riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.

4. L'accesso ai programmi di Giustizia Riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

​​​​​​​

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 ore 15:19