Patrocinio a spese dello Stato

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Cos'è

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto previsto dall'art. 24 della Costituzione e dal DPR 30 maggio 2002 n. 115 (artt. 76 e segg.); è dedicato alla persona non abbiente al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi. Il cittadino che ne ha diritto, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purchè le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti....). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
 

Dove rivolgersi

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
c/o la Cittadella della Giustizia
Piazzale Roma, Santa Croce 430,  (Edificio 1)
tel. 0412413283
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
e-mail: consiglio@ordineavvocativenezia.net
pec: consiglio@venezia.pecavvocati.it
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Ultimo aggiornamento: 31/03/2023 ore 12:30